VOCE
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
05.04.2019 - 16:38
Alcoltest tramite prelievo di sangue
L’alcoltest può essere valido anche se fatto senza l’espresso consenso del diretto interessato e senza che sia stato informato della possibilità di farsi assistere da un avvocato difensore.
Lo ha deciso nei giorni scorsi la Corte di Cassazione di Roma, pronunciandosi sul caso di un 45enne ferrarese finito nei guai, secondo questa ricostruzione dei fatti, nell’ottobre del 2012 a Badia Polesine. Qui, infatti, ebbe un incidente stradale che rese necessarie le cure da parte del personale medico del pronto soccorso, oltre che l’intervento delle forze dell’ordine che si occuparono dei rilievi conseguenti al sinistro. Per quei fatti, tanto in primo grado quanto in appello, l’automobilista estense aveva visto i giudici riconoscere la sua responsabilità penale. Era stato, in parole povere, riconosciuto colpevole del reato che gli veniva contestato.
Contro questa interpretazione, la difesa aveva proposto ricorso per Cassazione presentando una argomentazione chiara: le analisi sulla base delle quali era stato dichiarato lo stato di ebbrezza sarebbero state fatte a seguito di un prelievo di sangue, senza che, al momento di questo adempimento, fossero state date dall’automobilista le informazioni previste sulla possibilità di farsi assistere, appunto, da un difensore.
La Suprema Corte ha però poi smontato questa interpretazione dei fatti. Ad avviso dei giudici di Roma, infatti, le garanzie delle quali si è detto valgono unicamente quando il personale medico esegue il prelievo di sangue su richiesta della polizia giudiziaria, ossia le forze dell’ordine. Quando, al contrario, il prelievo e le analisi che seguono vengono fatte per motivi clinici, come nel caso di specie, con un paziente ferito arrivato in pronto soccorso, con lesioni, sangue e sospetti traumi interni, nessun preavviso è necessari0 e l’utilizzabilità delle analisi è piena. Condanna confermata, quindi.
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