VOCE
ROVIGO
12.11.2019 - 20:35
Ha chiesto di ottenere lo status di rifugiato adducendo, come motivazione, il fatto di essere stato a lungo alcolizzato. Una richiesta che, sulle prime, ha lasciato comprensibilmente perplessa la commissione deputata a valutare queste istanze, che ha negato il riconoscimento di questo status; stessa reazione, di fronte al Tribunale che, in seconda battuta, era chiamato a valutare il ricorso del cittadino pakistano, proveniente dal Punjab, che, assistito da un avvocato del foro di Rovigo, aveva presentato impugnazione. Anche i giudici di secondo grado, infatti, hanno dato parere negativo.
Si è quindi arrivati di fronte alla Cassazione, per trattare questo insolito caso. Il pakistano spiegava, nella propria documentazione, di avere perso il lavoro e di essere stato allontanato dalla sua stessa famiglia, proprio a causa della sua condizione di alcolista. Il Tribunale, però, in secondo grado, aveva ritenuto che "le ragioni dell'espatrio adottate dal richiedente non possono in alcun modo essere ricondotte alle fattispecie assunte come rilevanti dal vigente sistema della protezione internazionale". Non solo: i medesimi magistrati avevano anche rilevato come la regione di provenienza del profugo non presentasse alcuno di quei requisiti, come per esempio conflitti in corso o situazioni di persecuzione etnica o religiosa, che sono necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Nonostante questo, è arrivato, come detto, puntuale anche il ricorso in Cassazione. Nel primo motivo addotto, il ricorrente ha segnalato la "mancata verifica delle attuali condizioni socio politiche del Pakistan, con specifico riguardo allo ' status sociale delle persone affette da dipendenza per abuso di sostanze alcoliche'". Ad avviso suo e dell'avvocato, infatti, un passaggio di questo tipo sarebbe stato doveroso, al momento di valutare la sua istanza, in una ottica di cooperazione istruttoria. Ad avviso dei giudici della Cassazione, però, nel ricorso non si indica per quale motivo il problema della dipendenza dovrebbe dare diritto all'ottenimento della protezione internazionale.
"In punto di protezione umanitaria - chiudono i giudici della Cassazione - il ricorrente non allega la presenza di situazioni di vulnerabilità specificatamente attinenti alla propria persona". Anche l'ultimo grado di giudizio, quindi, non ha visto accolta la domanda di protezione internazionale.
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