VOCE
L’opinione
08.07.2021 - 13:32
Tre giorni fa la commissione giustizia e affari sociali della Camera ha approvato, a maggioranza, il testo base sul suicidio assistito. Non si deve pensare che sia una sorta di iniziativa del tutto innovativa, se non addirittura rivoluzionaria, ma è stata data esecuzione a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza 22/11/2019 n.242 (l'attuale ministro della Giustizia, Marta Cartabia era nel Collegio giudicante).
Ha affermato tra l'altro, la Corte: “La conclusione è dunque che, entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita”. La Corte ha rilevato che occorre una legge che disciplini la materia, ma considerato che il Parlamento non ha sinora provveduto, ha intanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del Codice penale (istigazione o aiuto al suicidio, Ndr) nella parte in cui non esclude la possibilità di chi, con le modalità previste dagli arricoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) agevola l'esecuzione del proposito al suicidio, autonomamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.
Venendo al testo del disegno di legge, l'articolo 1 stabilisce: “La presente legge disciplina la facoltà della persona affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, alle condizioni, nei limiti e con i presupposti previsti dalla presente legge e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, degli articoli 1, 3, 4, 6 e 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea”.
L'articolo 2: “S'intende per morte volontaria medicalmente assistita il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole con il supporto e al supervisione del Servizio Sanitario Nazionale”.
L'articolo 3: “Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili. Tale persona deve trovarsi nelle seguenti condizioni: a) essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile; b) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale; c) essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale”.
Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono la procedura per il suicidio assistito, con l'intervento del medico e del Comitato per l'etica della clinica territorialmente competente. Il medico presente all'atto del decesso è in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, che persista la volontà di morte medicalmente assistita e che permangano le condizioni di cui all'art.3.
Infine l'articolo 7 prevede uno “scudo penale” e cioè la non punibilità del medico e del personale sanitario che abbiano dato corso alla procedura di eutanasia, sempre che siano state rispettate le previsioni di legge. Quindi, come ho osservato in premesse, adeguamento alla decisione della Corte Costituzionale e non proposta di legge “rivoluzionaria”.
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