VOCE
bosaro
27.11.2025 - 20:00
Fra approvato e omologato c’è di mezzo un mare di giurisprudenza nella quale si tuffa chi è stato multato perché ad annegare sono gli autovelox. E, in particolare, quello sulla Statale 16 a Bosaro, con un’esistenza tanto breve quanto tribolata, già abbattuto due volte da Fleximan e ritornato a funzionare da marzo, ma a scartamento ridotto, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 6, sabato, domenica e festivi, per l’intera giornata, dalle 00 alle 24.
Ora cade ancora, per via giudiziaria. Con un pronunciamento che lo “abbatte” rendendo nulle a cascata tutte le sanzioni emesse e contro le quali sia stato fatto ricorso. Con un effetto a cascata che rende vano il suo utilizzo. Almeno fino a quando dalla approvazione del ministero delle Infrastrutture e Trasporti non si passi alla omologazione del ministero delle Imprese e made in Italy.
Perché con la sentenza del giudice di pace Patrizia Prando dal 3 novembre scorso si dà ragione all’avvocato Carmelo Sergi, già consigliere comunale di Rovigo, che difendendosi “in proprio” ha vinto la causa contro il Comune di Bosaro per una multa che ha preso il 14 luglio scorso, transitando sulla Statale 16 e violando il Codice della strada, non rispettando il limite di velocità di 50 chilometri orari in vigore in quel tratto.
Ma il velox, che pure è stato approvato dal ministero dei Trasporti, non è stato omologato dal ministero delle Imprese, quindi anche in presenza dell’infrazione stradale è il velox a finire sul banco degli imputati e a venire “condannato”.
“Ritiene il giudice la fondatezza del ricorso - si legge nella sentenza - in quanto la mancanza di omologazione dello strumento utilizzato per il rilievo automatico della velocità non consente, a mente dell’articolo 142 comma 6 Codice della Strada, di ritenere che la rilevazione sia fonte di prova della velocità stessa. Ritiene questo giudice che il dato normativo non consenta di ritenere l’equivalenza delle due operazioni laddove si discuta della fidefacenza di rilevazione in automatico della velocità, senza la presenza di agenti. E ciò non solo per le differenti modalità procedurali che debbono essere seguite per l'omologazione e l'approvazione, solo la prima essendo destinata ad attestare che il prototipo di un apparecchio sia rispondente alle caratteristiche richieste dal Regolamento, ma altresì per le finalità ad esse consequenzialmente sottese”.
Fra l’altro è stata proprio la Corte di Cassazione, lo scorso primo ottobre, con l’ordinanza numero 26521, a ribadire il concetto: “E’ illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato”, trattandosi, “di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
Il sindaco di Bosaro Elena Paolizzi allarga le braccia: “Siamo dentro una condizione schizofrenica. Nei sei mesi in cui abbiamo valutato la riasttivazione dell’autovelox che è stato installato dalla precedente amministrazione ci siamo trovati di fronte a una situazione che lascia pochi margini di manovra. Dal momento che c’è un contratto con la ditta che ha installato l’autovelox, che prevede penali in caso di recesso, non possiamo disattivare l’apparecchio senza il rischio di incorrere nel rischio di contestazione del danno erariale".
"C’è un’ambiguità prodotta da un vuoto normativo che il legislatore non vuole risolvere e che danneggia sia chi vuole tenerlo acceso che chi vuole spegnerlo. Perché finché si tratta di sentenze si tratta comunque di interpretazioni e qualsiasi cosa uno faccia sbaglia. Personalmente non ho una soluzione, sono incastrata dai contratti che devo soddisfare, motivo per cui abbiamo deciso di riaccendere il velox, anche se orari ben delimitati, ma finché non arriva una norma o un decreto che ci impone di spegnere il velox perché non omologato noi non lo possiamo fare”.
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