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ARIANO NEL POLESINE

"Il Comune non paga le ferie arretrate"

Nonostante la decisione del giudice del Lavoro

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Il municipio di Ariano nel Polesine

"Il Comune di Ariano Nel Polesine condannato a pagare ferie residue 2018 e 2019, non dà ancora esecuzione alla sentenza". Ne dà notizia l'avvocato Carlo Barotti, del foro di Rovigo, che segue il dipendente contrapposto al Comune in questo contenzioso.

"La vicenda - spiega l'avvocato, specializzato in diritto del Lavoro - riguarda un ex dipendente del Comune di Ariano Nel Polesine, che è in pensione dal 2020 con la legge Fornero, 42 anni e 10 mesi di contributi (anzi 43 anni e 1 mese per attendere la “finestra pensionistica”). Nel corso degli ultimi anni di lavoro il dipendente aveva accumulato molte ferie residue per esigenze di servizio; in particolare, nel 2018 e il 2019 il lavoratore aveva visto negata la richiesta di utilizzo delle ferie arretrate “per motivi di servizio”".

"Per motivi indipendenti dalla sua volontà, al momento del pensionamento al lavoratore rimanevano da utilizzare ancora delle ferie arretrate. Dopo il pensionamento, in ottobre 2020 e in gennaio 2021 il lavoratore ha chiesto il pagamento delle ferie arretrate, ma senza esito: anzi, senza avere alcun riscontro dal Comune. A quel punto, nel 2022 è stata promossa la causa innanzi al Giudice di Lavoro di Rovigo".

"Considerato che l’art. 5 del DL 95/2021 stabilisce il divieto della monetizzazione delle ferie non godute per i pubblici dipendenti, ma che, nel caso di specie, la mancata fruizione delle ferie era derivata per motivi indipendenti della volontà del lavoratore, si è incardinato il contenzioso invocando l’applicazione dei Pareri del Dipartimento Funzione Pubblica e del Mef - Ragioneria Generale Stato, e la giurisprudenza della Corte Costituzionale, della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della Cassazione, pareri e pronunce che prevedono, anche nel pubblico impiego, la possibilità di monetizzazione delle ferie collegata al riconoscimento del mancato godimento delle ferie per causa indipendente dalla volontà del lavoratore".

"All’esito del contenzioso, con sentenza pubblicata il 16/12/2022, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Rovigo ha condannato il Comune di Ariano a corrispondere al ricorrente l’indennità sostitutiva di 30 giorni di ferie non godute alla data della cessazione del rapporto di lavoro, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo. Nonostante più solleciti, con aggiornamenti per rivalutazione e interessi di quanto dovuto, e la notifica della sentenza munita di formula esecutiva, dopo oltre 4 mesi dalla pubblicazione, per la precisione 133 giorni, il Comune di Ariano non ha ancora dato esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro di Rovigo".

"È vero che l’art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, dispone che Le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ma è anche vero che il sottoscritto, anche dopo tale norma, ha sempre visto gli Enti Locali (Comuni o Provincia) o gli Enti Pubblici (Inps e Inail) interessati, dare spontaneamente esecuzione  alle sentenze entro un paio di mesi dalla loro pubblicazione, e senza neppure la necessità di notificare la sentenza, con ciò dando un buon esempio di applicazione dell’art. 97 Cost".

"Dopo aver negato il godimento delle ferie arretrate “per motivi di servizio” nel 2018 e 2019, ora, nel 2023, al Comune di Ariano nel Polesine probabilmente non sono sufficienti 120 giorni per completare le procedure per pagare l’indennità per ferie non godute risalenti al 2018".

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Commenti all'articolo

  • frank1

    30 Aprile 2023 - 15:23

    se fosse accaduto ad un tittilare di partiva iva,a quest'ora sarebeb gia' andato all'asta fallimentare.ma si sa come funzuiona in italia

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