VOCE
LA SENTENZA
07.11.2023 - 06:00
Odiato, segato e abbattuto due volte e ora "sbugiardato" anche dal giudice di pace di Rovigo, che ha annullato una delle prime multe emesse dal velox di Bosaro, pochi giorni dopo la sua attivazione. Una sentenza, quella arrivata nel capoluogo, che potrebbe fare scuola, aprendo la porta a una serie di pronunce analoghe, alla luce delle motivazioni.
Il ricorrente, infatti, carabiniere in pensione, che non ha avuto neppure la necessità di avvalersi di un avvocato, aveva eccepito quei punti che avevano destato perplessità un po' in tutti gli automobilisti che si erano trovati a "misurarsi" con il velox: ossia la congruità del preavviso della rilevazione automatica di velocità, anche il relazione al passaggio dal limite dei 70 chilometri orari ai 50 proprio a ridosso del velox.
Il ricorrente, infatti, nel proprio ricorso aveva sottolineato come "a fronte del mutamento del limite di velocità da 70 a 50 chilometri orari in corrispondenza dell'inizio del centro abitato dei Comune di Bosaro, la cartellonistica di preavviso del rilevamento non viene ripetuta in modo che l'utente della strada possa rendersi conto che la velocità che verrà rilevata dallo strumento è quella al di sopra dei 50 e non quella dei 70". Una argomentazione alla quale il giudice di pace ha aderito, rilevando come: "La distanza del segnale di preavviso del velox deve essere calcolata anche rispetto alla segnaletica che impone il limite di velocità. La norma è posta a necessaria salvaguardia del diritto dell'utente di conoscere il limite imposto sulla strada percorsa in modo da potervisi adeguare, per cui non potrà essere sanzionato in relazione ad un eccesso di velocità del quale non sia stato tempestivamente avvertito".
In altri termini, secondo questa linea argomentativa, il velox avrebbe dovuto essere collocato ad almeno un chilometro di distanza dal segnale che prescrive il limite di velocità. Indicazione che, nel caso di Bosaro, sarebbe stata evidentemente disattesa.
La sentenza del giudice di pace ha validità unicamente in relazione al singolo verbale impugnato in questo caso, ma rischia comunque di avere un effetto deflagrante, costituendo un importante precedente per le altre impugnazioni.
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