VOCE
LA SENTENZA
04.01.2024 - 15:00
Foto di repertorio
Il Tribunale di Venezia ha emesso una sentenza che conferma la legittimità del licenziamento di una cassiera dell'ipermercato Pam Panorama di Villorba, nel Trevigiano, che si era rifiutata di indossare la mascherina durante il suo turno di lavoro. Il giudice del lavoro, Chiara Coppetta Calzavara, ha stabilito che il licenziamento è stato legittimo, respingendo così il ricorso presentato dalla dipendente.
Il contenzioso tra la cassiera e l'azienda ha avuto inizio il 15 maggio dello scorso anno quando la lavoratrice ha impugnato il licenziamento comunicato il 19 novembre 2022. La dipendente, che lavorava part-time dal novembre del 2003, aveva rifiutato di aderire all'obbligo aziendale di indossare la mascherina chirurgica protettiva sul luogo di lavoro, nonostante gli avvertimenti ripetuti della direzione.
Il tribunale ha considerato il comportamento della donna grave, specialmente alla luce della situazione pandemica da Covid-19. L'ipermercato Pam Panorama aveva adottato un protocollo aziendale preciso per contrastare e contenere la diffusione del virus negli ambienti di lavoro. Nonostante l'obbligo di indossare la mascherina fosse decaduto per legge, l'azienda aveva mantenuto tale disposizione come parte delle sue procedure interne.
La sentenza ha rilevato che la dipendente, prima del licenziamento, aveva già ricevuto sette provvedimenti disciplinari, inclusi un biasimo scritto, due multe e quattro sospensioni dal servizio e dalla retribuzione. La donna era stata sanzionata per atteggiamenti di insubordinazione e per aver fatto entrare una comitiva di clienti nel punto vendita senza autorizzazione, consentendo loro di fotografare e filmare il laboratorio di produzione del pane e un collega.
La cassiera aveva contestato il licenziamento, sostenendo che al momento dei fatti era decaduto l'obbligo di indossare la mascherina sul luogo di lavoro. Tuttavia, il tribunale ha respinto questa obiezione, sostenendo che l'azienda aveva adottato un protocollo vincolante per tutti i dipendenti.
La dipendente, difesa dal proprio legale, aveva richiesto la nullità del licenziamento e il reintegro immediato al posto di lavoro con la stessa qualifica. Aveva inoltre chiesto il pagamento degli stipendi lordi mensili e dei contributi previdenziali non corrisposti dal momento del licenziamento fino alla reintegra, insieme al risarcimento di tutti i danni subiti e di ulteriori dodici mensilità a titolo di indennizzo.
La sentenza del Tribunale del Lavoro ha respinto tutte queste richieste, confermando la legittimità del licenziamento e sottolineando che tutti i fatti contestati erano ampiamente provati.
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