VOCE
IL CASO
16.02.2025 - 10:48
In relazione all'accoltellamento che è avvenuto mercoledì 12 febbraio in stazione ferroviaria a Rovigo, il procuratore della repubblica Manuela Fasolato, precisa le ragioni in punta di diritto che hanno portato a chiedere e ottenere dopo l'arresto in flagranza di reato, la misura cautelare del divieto di dimora nell'intera provincia di Rovigo.
Per approfondire leggi anche:
L'uomo, K. A, 29enne marocchino, è accusato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma, nello specifico un taglierino cutter. "In considerazione della rilevanza pubblica della notizia anche in rapporto alla comunità territoriale e per una doverosa correttezza dell’informazione in ragione di alcune notizie di stampa intervenute in ordine alla misura cautelare richiesta ed applicata allo straniero arrestato - premette il procuratore della Repubblica Manuela Fasolato - si comunica che la Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto ed ottenuto - a seguito di convalida dell’arresto in flagranza con rito direttissimo operato il 12/2/25 dai Carabinieri di Rovigo NOR di A.K., di anni 29, cittadino marocchino, per il reato, in ipotesi accusatoria, di lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma ( taglierino cutter) – la misura cautelare del divieto di dimora nell’intera provincia di Rovigo in applicazione delle norme vigenti".
Per approfondire leggi anche:
Poi la dottoressa Fasolato entra nelle maglie della legge: "Il codice di procedura penale attuale prevede espressamente all’articolo 275 comma 2 bis c.p.p. che 'non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni' e anche che 'non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena'".
Per approfondire leggi anche:
Come sottolinea la stessa procura "le lesioni arrecate da A.K. avevano un referto ospedaliero da cui emergeva che erano superficiali e con soli 8 giorni di prognosi in zona fianco destro posteriore e A.K. è attualmente incensurato non essendovi iscrizioni di sentenze di condanna passate in giudicato nel suo casellario giudiziale, anche se ha precedenti di polizia, per cui la pena per il reato di lesioni inferiori a 20 giorni aggravate da uso di arma per cui è stato arrestato e in relazione al quale va valutata la richiesta di misura cautelare, qualora fosse condannato all’esito del rito direttissimo, secondo una doverosa previsione di legge in applicazione dei criteri indicati dal legislatore di cui all’art. 133 c.p. per la commisurazione della pena, non sarebbe, in ipotesi di calcolo, superiore a tre anni in ragione della esiguità e natura delle lesioni e della attuale incensuratezza, nonché in rapporto alla pena edittale per tale reato che ha un minimo di sei mesi e un massimo di tre anni".
E ancora: "L’aggravante dell’uso dell’arma prevede un aumento fino ad un terzo, può essere messa in comparazione con altre attenuanti di cui all’articolo 62 c.p. e equiparata anche con le attenuanti generiche di cui all’art 62 bis c.p., per cui il giudizio di comparazione può portare anche ad una elisione dell’aumento di pena che sarebbe dovuto per la aggravante. Nel richiedere la misura cautelare la Procura deve inoltre applicare la norma vigente di cui all’articolo .275 codice di procedura penale che prevede nei criteri che 'ogni misura deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata'".
Infine, sempre per il diritto italiano, "vi è la presunzione di innocenza e la responsabilità penale può essere riconosciuta solo con sentenza passata in giudicato".
La Voce nuova | Direttore responsabile: Alberto Garbellini
Editrice Editoriale la Voce Soc. Coop. | Piazza Garibaldi, 17 - 45100 Rovigo Telefono 0425 200 282 - Fax 0425 422584 - email: redazione.ro@lavoce-nuova.it
Per la tua pubbicita' su questo sito: commerciale.ro@lavoce-nuova.it
Editrice: Editoriale La Voce Società Cooperativa. “La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.” Redazione: piazza Garibaldi 17, 45100, Rovigo tel. 0425 200282 e:mail: redazione.ro@lavoce-nuova.it sito: www.lavocedirovigo.it
Pubblicità locale: Editoriale La Voce Soc. Coop. Divisione commerciale Piazza Garibaldi 17 - 45100 Rovigo - Tel. 0425 200282. Pubblicità Nazionale: MANZONI & C. S.p.A. Via Nervesa, 21 - 20139 Milano - Tel. 02 574941 www.manzoniadvertising.com Stampa: Tipre srl Luogo di stampa: via Canton Santo 5 Borsano di Busto Arsizio. POSTE ITALIANE S.P.A. - Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004, n.46) art. 1, comma 1, DCB (Ro). Testata registrata “La Voce Nuova” Registrazione del Tribunale di Rovigo n. 11/2000 del 09/08/2000.
Testata aderente all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria www.iap.it. Iscrizione al ROC n. 23289. Associata FILE