VOCE
CRONACA
04.07.2025 - 20:00
Fino al 31 luglio 2025, le imprese di autotrasporto possono presentare la dichiarazione per ottenere il rimborso parziale delle accise sul gasolio commerciale utilizzato nel secondo trimestre dell’anno (dal 1° aprile al 30 giugno 2025), come previsto dall’Agenzia delle Dogane.
Possono richiedere il rimborso:
Le imprese che trasportano merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, regolarmente iscritte all’Albo degli autotrasportatori o all’elenco per trasporto in conto proprio, incluse le aziende dell’UE con i requisiti previsti.
Le imprese o enti pubblici che effettuano trasporto di persone, inclusi i servizi locali, interregionali, comunitari e impianti a fune in servizio pubblico.
Gli importi variano in base al periodo e al tipo di carburante:
Dal 1° aprile al 14 maggio 2025: 214,18 euro ogni 1.000 litri.
Dal 15 maggio al 30 giugno 2025:
229,18 euro per HVO non conforme al D.Lgs. 43/2025;
214,18 euro per HVO conforme, con aliquota ridotta.
La dichiarazione può essere inviata tramite il software dedicato disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane (sezione: Accise > Gasolio autotrazione 2° trimestre 2025).
In alternativa, è possibile trasmettere la documentazione via PEC all’Ufficio delle Dogane competente, oppure in forma cartacea (in casi eccezionali), allegando anche un supporto informatico.
Imprese italiane: all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.
Imprese UE con obbligo fiscale in Italia: all’ufficio competente per la sede di rappresentanza.
Imprese UE senza obbligo fiscale in Italia: all’ufficio individuato in base al Paese di appartenenza.
Il rimborso può essere utilizzato in compensazione (con codice tributo 6740) oppure richiesto in denaro. In caso di accredito su un conto estero, è necessario indicare IBAN e BIC.
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