VOCE
DIRITTO
15.08.2025 - 10:51
E se il matrimonio non fosse più un salto nel buio giuridico? La Corte di Cassazione ha spostato l’ago della bilancia, riconoscendo la legittimità degli accordi patrimoniali tra coniugi in vista di una possibile separazione o divorzio. Una decisione che, da oggi, riscrive prassi e aspettative in tema di famiglia e patrimonio.
Con l’ordinanza n. 20415, resa pubblica il 21 luglio 2025, la Cassazione ha affermato che i patti prematrimoniali e, più in generale, gli accordi coniugali che disciplinano i rapporti economici in caso di crisi sono validi. Il principio-chiave? La separazione o il divorzio non sono la causa dell’accordo, ma la condizione sospensiva che ne fa scattare gli effetti: finché il matrimonio regge, il patto resta inerte; se la coppia si scioglie, l’obbligo pattuito diventa esigibile. È un cambio di passo rispetto a una lettura tradizionale, improntata a esigenze di ordine pubblico, che per anni ha frenato la negoziabilità preventiva della fine del matrimonio.
La vicenda concreta riguarda una coppia del Mantovano. Secondo gli atti richiamati, i coniugi sottoscrissero una scrittura privata nel 2022: il marito si impegnava a restituire alla moglie 146.400 euro, somma composta da 61.400 euro per il mutuo destinato alla ristrutturazione di un immobile intestato a lui e 85.000 euro per mobili, veicoli e altre spese sostenute con il patrimonio di lei. La donna, inoltre, aveva rinunciato a beni come l’arredamento e un’imbarcazione. Dopo la separazione (indicata nel 2019), la moglie si è rivolta al Tribunale di Mantova per far valere l’accordo; il marito lo ha contestato invocando l’articolo 160 del Codice civile, che vieta di modificare con patti privati i rapporti patrimoniali coniugali. La Cassazione ha respinto le sue obiezioni, riconoscendo la piena efficacia dell’impegno economico assunto.
La decisione si fonda sull’articolo 1322 del Codice civile: le parti possono concludere contratti atipici, purché orientati a interessi meritevoli di tutela. Nel perimetro indicato dalla Corte, gli accordi patrimoniali tra coniugi passano il vaglio di meritevolezza se non incidono sui doveri inderogabili della famiglia. Restano quindi fuori gioco le clausole che pretendano di comprimere o azzerare diritti come l’assegno di separazione, o gli obblighi di assistenza morale e materiale tra coniugi. Inoltre, qualunque previsione che tocchi figli minori è soggetta a uno scrutinio particolarmente rigoroso: prevale sempre il loro superiore interesse.
Questa apertura non trasforma il matrimonio in un contratto “come gli altri”, ma consente alle coppie di pianificare la gestione economica dell’eventuale crisi con maggiore certezza. A chi conviene? A chi, per esempio, investe risorse proprie su beni intestati all’altro, o desidera prevenire conflitti su rimborsi e attribuzioni patrimoniali. Al tempo stesso, l’efficacia degli accordi dipenderà da come saranno scritti: chiarezza delle condizioni, equilibrio delle prestazioni e attenzione ai profili eterointegrati dalla legge saranno decisivi per resistere a future contestazioni.
Nel resoconto del caso di Mantova emerge un’apparente incongruenza temporale: la separazione è indicata nel 2019, mentre la scrittura privata risulta del 2022. Questo suggerisce che, al di là dell’etichetta “prematrimoniale”, il provvedimento abbraccia anche patti coniugali o successivi, purché collegati alla crisi e rispettosi dei limiti legali. Il punto dirimente, per la Corte, non è quando l’accordo venga siglato, ma se sia lecito e meritevole e se produca effetti solo al verificarsi della separazione o del divorzio.
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