VOCE
rovigo
20.08.2025 - 18:57
L’accusa era quella di non avere ottemperato a quanto disposto dal giudice al momento della separazione, in tema di assistenza economica all’ex moglie e alla figlia.
L’uomo, un operaio agricolo del Medio Polesine, sui 60 anni, in altri termini non avrebbe versato, per circa un anno e mezzo, alla moglie i 200 euro mensili, così come, alla figlia, non avrebbe corrisposto i 400 euro stabiliti al momento della separazione. Medesima contestazione per il 50% delle spese straordinarie per la figlia.
Questa la ricostruzione della Procura e della parte offesa, a seguito della quale, a carico dell’imputato, era arrivato un decreto di citazione diretta a giudizio. Una situazione non facile: questa tipologia di reato, infatti, quando contestata porta quasi sempre a una condanna, qualora, effettivamente, i versamenti non siano stati eseguiti. Come non è difficile, dal punto di vista dell’accusa, provare.
Questa volta, però, è andata in maniera differente. L’imputato, infatti, assistito dagli avvocati Anna Maria Garbin e Anna Osti, entrambe del foro di Rovigo, ha ottenuto una sentenza di non luogo a procedere, possibile in quanto si era in fase di udienza predibattimentale.
Numerosi i fattori che hanno condotto a questo esito, in base al quale il giudice ha ritenuto non fosse il caso di aprire il dibattimento, poiché, in questo, era difficile fare una “prognosi”, ossia una previsione, di condanna.
In primo luogo, infatti, il medesimo giudice ha evidenziato come, se da un lato era vero che il periodo di mancati pagamenti era considerevole, circa un anno e mezzo, dall’altro era arrivato dopo quasi un ventennio di pagamenti sempre regolari. Non solo: nell’arco di tempo interessato dai mancati pagamenti, un accesso alla documentazione Inps ha consentito di chiarire come l’imputato avesse percepito un reddito complessivo di poco superiore ai 13mila euro annui. Ancora: è emerso come, tra le parti, vi fosse comunque un accordo per “mettersi in pari”, al quale l’operaio agricolo aveva già iniziato a ottemperare; infine, l’intera somma risultava versata al momento dell’udienza che ha visto il giudice decidere.
In altri termini, il giudice si è trovato davanti una persona, se non in ristrettezze economiche, certamente non benestante che, nonostante questo, aveva sempre rispettato l’impegno assunto in sede di separazione. Fatta eccezione, appunto, per il periodo considerato dal capo di imputazione, seguito, tuttavia, da una condotta riparatoria.
Da qui la decisione di non luogo a procedere, alla luce della “particolare tenuità del fatto”.
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