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SCUOLA
10.09.2025 - 00:43
Può la curiosità diventare un problema disciplinare? In una seconda media dell’Istituto comprensivo di Altavilla Vicentina è andata così: un alunno di 13 anni, con voti medio-alti e due certificazioni di plusdotazione, è stato fermato alla classe successiva per un 6 in condotta. A “bocciarla”, però, è stato il Tar del Veneto, che ha annullato il provvedimento della scuola rilevando una “disparità di trattamento” legata alla mancata attivazione di un piano didattico personalizzato.
Seconda media, quattro 6, quattro 7 e quattro 8 in pagella. Il problema, hanno ritenuto i docenti, era il comportamento: il ragazzo si annoiava, interrompeva, cercava stimoli fuori dalla routine d’aula. Un quadro coerente con le due diagnosi di plusdotazione depositate dalla famiglia, in cui le psicologhe hanno scritto che l’alto potenziale cognitivo si accompagna spesso a immaturità comportamentale, con “noia, demotivazione e frustrazione durante le lezioni” e conseguenti “comportamenti disturbanti” alla ricerca di “stimoli attivanti”. A novembre era arrivato anche un provvedimento disciplinare: esclusione dalla corsa campestre e dalla prima uscita didattica. Poi, a fine anno, la bocciatura per il 6 in condotta, in applicazione della legge 150 del 2024.
I genitori riferiscono di non essere mai stati informati dell’orientamento verso la bocciatura e di avere, per più volte, chiesto alla scuola l’attivazione di un Piano didattico personalizzato nell’ambito dei Bisogni Educativi Speciali. Una possibilità prevista dal Miur già dal 2019 anche per gli alunni con alto potenziale intellettivo. La difesa, con l’avvocata Ermelinda Maulucci, ha impostato il ricorso sul principio di “tutelare il merito” offrendo strumenti adeguati e non sanzioni sproporzionate.
La Quarta sezione del Tar del Veneto ha dato ragione alla famiglia. I giudici hanno censurato la motivazione con cui l’istituto aveva negato il PdP — l’assenza in perizia di un QI numerico — chiarendo che “mancano riferimenti normativi che impongano, per il caso di soggetto plusdotato, l’indicazione, al fine della predisposizione del piano didattico personalizzato, del Q.I.; non risulta possibile negare tale supporto in presenza di comprovate necessità”. La mancata attivazione del piano, hanno aggiunto, ha determinato “una disparità di trattamento del minore rispetto agli altri studenti che non necessitavano di misure di supporto”, con “conseguente illegittimità degli atti impugnati”. Bocciatura annullata, dunque, e via libera al passaggio in terza media.
La vicenda s’incrocia con l’inasprimento del peso della condotta introdotto dalla legge 150/2024, che può incidere sull’ammissione all’anno successivo. Ma il Tar ha ricordato che il giudizio disciplinare non può fare a meno del contesto: quando esistono bisogni educativi certificati, la scuola deve predisporre misure personalizzate prima di arrivare alla sanzione più radicale. In altre parole: la disciplina conta, ma dev’essere letta alla luce del diritto allo studio e alle pari opportunità didattiche.
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