VOCE
Il caso
26.09.2025 - 09:00
Avrebbe cacciato nelle immediate pertinenze della propria abitazione, usando un fucile modificato e dotato di silenziatore inamovibile, abbattendo uccelli protetti protette e utilizzando mezzi da caccia vietati. Sono state alcune segnalazioni alla polizia provinciale a far avviare due due procedimenti, amministrativo e penale, nei confronti del cacciatore.
Cacciatore che ha poi chiesto alla Provincia di conoscere l’autore e il contenuto delle segnalazioni. La risposta della Provincia, però, è stata di segno negativo: essendo in corso un’indagine della Procura, si trattava di atti coperti da segreto istruttorio. Il cacciatore è poi tornato alla carica inoltrando l’avviso di conclusione delle indagini preliminari arrivato nel frattempo, spiegando che dunque non sussistevano più ragioni di tutela del segreto istruttorio e che la Provincia doveva indicare autore e contenuto delle segnalazioni dalle quali hanno preso avvio gli accertamenti che hanno poi portato sia alla sanzione amministrativa, che ha comunque pagato, sia all’apertura del procedimento penale, per “ragioni di tutela della proprietà e della vita privata, anche familiare”, ipotizzando che l’autore o gli autori delle segnalazioni si possano essere appostati presso la sua casa di abitazione o addirittura nell’abitazione stessa, e questo lo legittimerebbe a conoscere in quali termini sia avvenuto anche “per evitare future intrusioni di malintenzionati”. Ma la risposta, questa volta è stata di chiedere direttamente alla Procura. Il cacciatore, però, ha deciso di impugnare gli atti di diniego della provincia al Tar. Ma anche il Tar gli ha dato torto. Respingendo il ricorso.
Nella sentenza si spiega che il cacciatore “afferma di vivere in una casa colonica in aperta campagna e di avere il sospetto che i segnalanti si siano introdotti nella sua proprietà o che possano ripetere tali ipotetiche condotte di reato in futuro”. Ma, nota il Tar, si tratta di supposizioni “non idonee ad inverare situazioni giuridicamente rilevanti tutelabili con lo strumento dell’accesso documentale: non è dalla conoscenza del nome del denunciante che dipende la difesa del denunciato o della sua proprietà. Sicché per i presunti fatti di reato già commessi il ricorrente ben può presentare, se lo ritiene, apposite denunce, querele o segnalazioni alle autorità pubbliche, competenti in via esclusiva alla repressione di tali forme di illeciti, anche facendo riferimento agli esposti e sollecitando le indagini da parte degli organi competenti. Mentre per scongiurare ingressi abusivi nella proprietà valgono le più comuni misure di sicurezza valevoli per tutti i potenziali malintenzionati, recinzioni, cancellate od offendicula, in grado di limitare l’accesso non consentito”.
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