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Polizze catastrofali, dall'1 ottobre scatta l'obbligo

Cosa sapere per le medie imprese

Polizze catastrofali, dall'1 ottobre scatta l'obbligo

C’è poco tempo per le medie imprese per sottoscrivere la polizza contro le calamità naturali. Le società tra 50 e 250 dipendenti iscritte al Registro delle imprese (con esclusione del settore agricolo) devono adempiere all’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, di stipulare una polizza “catastrofale”. L’ultimo giorno utile è martedì 30 settembre. In caso di inadempimento non sono previste sanzioni pecuniarie, ma scatta l’esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziate con denaro pubblico.

L’obbligo assicurativo intende colmare una fragilità storica del tessuto produttivo nazionale, spesso colpito da eventi naturali improvvisi in grado di mettere a rischio anni di investimenti e risultati. Secondo mUp Research, le realtà maggiormente esposte sono le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano oltre il 90% delle aziende attive in Italia (circa 4,5 milioni). A settembre 2024 si contano più di 278 mila imprese che, nei dodici mesi precedenti, hanno subito danni per calamità naturali: le perdite economiche stimate ammontano a circa 3 miliardi di euro, non sempre compensate dagli aiuti pubblici. L'obbligo parte: medie imprese, entro il 1° ottobre 2025, piccole imprese (meno di 50 addetti) e microimprese (meno di 10 addetti), entro il 1° gennaio 2026, grandi imprese, obbligo in vigore dal 31 marzo, imprese della pesca e dell’acquacoltura,termine posticipato al 31 dicembre 2025.

Devono essere coperti i beni rilevanti per l’attività d’impresa: terreni, immobili (fabbricati e relative parti impiantistiche e strutturali),macchinari e impianti produttivi, attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi magazzini, merci e prodotti: per assicurarli serve un’estensione della polizza. I premi devono essere proporzionati al rischio. Le polizze possono prevedere scoperto o franchigia con un tetto massimo del 15% del danno. I limiti di indennizzo variano in funzione della somma assicurata: fino a 1 milione di euro: resta valido il limite massimo del 15% di scoperto.Da 1 a 30 milioni di euro: indennizzo minimo garantito pari al 70% della somma assicurata. Oltre 30 milioni di euro, o per le grandi imprese: massimali e limiti di indennizzo sono oggetto di libera negoziazione tra le parti

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