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30.09.2025 - 07:00
C’è poco tempo per le medie imprese per sottoscrivere la polizza contro le calamità naturali. Le società tra 50 e 250 dipendenti iscritte al Registro delle imprese (con esclusione del settore agricolo) devono adempiere all’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, di stipulare una polizza “catastrofale”. L’ultimo giorno utile è martedì 30 settembre. In caso di inadempimento non sono previste sanzioni pecuniarie, ma scatta l’esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziate con denaro pubblico.
L’obbligo assicurativo intende colmare una fragilità storica del tessuto produttivo nazionale, spesso colpito da eventi naturali improvvisi in grado di mettere a rischio anni di investimenti e risultati. Secondo mUp Research, le realtà maggiormente esposte sono le piccole e medie imprese (PMI), che rappresentano oltre il 90% delle aziende attive in Italia (circa 4,5 milioni). A settembre 2024 si contano più di 278 mila imprese che, nei dodici mesi precedenti, hanno subito danni per calamità naturali: le perdite economiche stimate ammontano a circa 3 miliardi di euro, non sempre compensate dagli aiuti pubblici. L'obbligo parte: medie imprese, entro il 1° ottobre 2025, piccole imprese (meno di 50 addetti) e microimprese (meno di 10 addetti), entro il 1° gennaio 2026, grandi imprese, obbligo in vigore dal 31 marzo, imprese della pesca e dell’acquacoltura,termine posticipato al 31 dicembre 2025.
Devono essere coperti i beni rilevanti per l’attività d’impresa: terreni, immobili (fabbricati e relative parti impiantistiche e strutturali),macchinari e impianti produttivi, attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi magazzini, merci e prodotti: per assicurarli serve un’estensione della polizza. I premi devono essere proporzionati al rischio. Le polizze possono prevedere scoperto o franchigia con un tetto massimo del 15% del danno. I limiti di indennizzo variano in funzione della somma assicurata: fino a 1 milione di euro: resta valido il limite massimo del 15% di scoperto.Da 1 a 30 milioni di euro: indennizzo minimo garantito pari al 70% della somma assicurata. Oltre 30 milioni di euro, o per le grandi imprese: massimali e limiti di indennizzo sono oggetto di libera negoziazione tra le parti
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