VOCE
SOCIETA'
06.10.2025 - 11:22
A Messina una coppia scopre di non essere mai stata sposata, nonostante avesse celebrato il matrimonio in chiesa. Il parroco, infatti, aveva dimenticato di trasmettere l’atto alle autorità civili, rendendo il rito nullo dal punto di vista legale. Tutto è cominciato nel marzo 2009, quando i due si sono uniti in matrimonio religioso. Dopo circa un anno, però, la relazione è entrata in crisi e la coppia ha deciso di separarsi. È stato allora che la donna ha scoperto che il loro matrimonio, agli occhi dello Stato, non era mai esistito.
Per poter avviare la separazione, la moglie ha tentato di ottenere una registrazione tardiva, ma il marito ha negato il consenso nel giugno 2010, rifiutando di cooperare. Convinta di aver subito un danno, la donna ha portato la vicenda in tribunale, citando l’ex marito, il parroco e la Curia Arcivescovile di Messina. Sosteneva che l’omissione della trascrizione le avesse causato gravi conseguenze economiche e morali, anche perché aveva acceso prestiti per oltre 66 mila euro per la cerimonia e la casa coniugale.
Il Tribunale di Messina, nel 2019, ha respinto la sua domanda, osservando che avrebbe potuto comunque richiedere la trascrizione per conto proprio e che il rifiuto dell’ex marito non rappresentava un comportamento illecito. La Corte d’Appello, nel 2023, ha confermato la decisione, sostenendo che non esisteva un obbligo giuridico a concedere il consenso e che non erano stati provati danni reali.
La Cassazione ha infine posto la parola fine al caso, dichiarando inammissibile il ricorso della donna. I giudici hanno ricordato che, secondo la legge del 1985 sui rapporti tra Stato e Chiesa, un matrimonio religioso può essere trascritto anche dopo la celebrazione, ma solo se entrambi i coniugi sono d’accordo. In mancanza di questa volontà condivisa, non è possibile attribuire effetti civili al rito. Il diniego del marito, dunque, è stato considerato legittimo e parte del suo diritto di autodeterminarsi. Anche le presunte responsabilità del parroco e della Curia sono state escluse, poiché non è emersa alcuna negligenza grave né un danno concreto riconducibile al loro errore.
La Voce nuova | Direttore responsabile: Alberto Garbellini
Editrice Editoriale la Voce Soc. Coop. | Piazza Garibaldi, 17 - 45100 Rovigo Telefono 0425 200 282 - Fax 0425 422584 - email: redazione.ro@lavoce-nuova.it
Per la tua pubbicita' su questo sito: commerciale.ro@lavoce-nuova.it
Editrice: Editoriale La Voce Società Cooperativa. “La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.” Redazione: piazza Garibaldi 17, 45100, Rovigo tel. 0425 200282 e:mail: redazione.ro@lavoce-nuova.it sito: www.lavocedirovigo.it
Pubblicità locale: Editoriale La Voce Soc. Coop. Divisione commerciale Piazza Garibaldi 17 - 45100 Rovigo - Tel. 0425 200282. Pubblicità Nazionale: MANZONI & C. S.p.A. Via Nervesa, 21 - 20139 Milano - Tel. 02 574941 www.manzoniadvertising.com Stampa: Tipre srl Luogo di stampa: via Canton Santo 5 Borsano di Busto Arsizio. POSTE ITALIANE S.P.A. - Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004, n.46) art. 1, comma 1, DCB (Ro). Testata registrata “La Voce Nuova” Registrazione del Tribunale di Rovigo n. 11/2000 del 09/08/2000.
Testata aderente all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria www.iap.it. Iscrizione al ROC n. 23289. Associata FILE