VOCE
spari a Grignano
07.11.2025 - 08:14
“La difesa è sempre legittima”: con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato i “fatti di Grignano”, ovvero quanto accaduto la sera di lunedì scorso, con un tentativo di rapina in un’abitazione che ha visto la vittima reagire ferendo con un colpo di pistola l’aggressore che, armato di cacciavite e con il volto coperto da un passamontagna, lo stava aggredendo.
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Il tema è delicato, visto che nel 2019, durante il primo Governo Conte, sostenuto da Lega e Movimento 5 Stelle, è stata approvata la “riforma della legittima difesa”, modificando l’articolo 52 del codice penale, specificando che la proporzionalità tra offesa e difesa “sussiste sempre” se l’aggressione avviene in casa o sul luogo di lavoro e aggiungendo che la difesa “è sempre legittima” nel caso qualcuno stia respingendo un’intrusione “con violenza o minaccia”, e dell’articolo 55, chiarendo che non può essere colpevole di eccesso di legittima difesa colui che si è difeso da un’aggressione nella propria abitazione.
Ma la difesa è davvero “sempre legittima”? Nel cercare di dipanare questa “matassa” giuridica, l’avvocato Marco Petternella, presidente della Camera penale rodigina e dell’Unione delle Camere penali del Veneto, spiega: “E’ legittima se è difesa. Sembra una tautologia, ma è questo l’aspetto a cui bisogna ricondurre tutto: se mi sto difendendo sto compiendo un atto legittimo, altrimenti non è più difesa. Il nuovo testo dell’articolo 52 definisce chiaramente i requisiti che, se sussistono, permettono di ritenere difesa legittima l’azione compiuta da chi ‘usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione’. Questo significa che se un ladro sta fuggendo non vi è difesa. Quindi, nemmeno legittima difesa se si spara alla schiena al ladro in fuga".
"Il pericolo ci deve essere o deve essere almeno percepito, con la legittima difesa putativa che si ha quando pur erroneamente si ritiene di essere in pericolo. Come nel caso tristemente noto di Re Cecconi che fece finta di fare una rapina ad un amico gioielliere che gli sparò credendolo un vero rapinatore. Inoltre, l’articolo riporta che ‘agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone’. Quindi, ancora, una difesa”.
Il punto, però è che la legittima difesa non è la “licenza di uccidere” chiunque venga trovato dentro la propria abitazione o negozio. Ed è bene ribadirlo.
“Il concetto di legittima difesa - spiega Petternella - è diverso nei vari ordinamenti, sicuramente negli Stati Uniti è più ampio rispetto a quello nostro, anche dopo la modifica del codice. Venendo al fatto specifico, pur non conoscendo il fascicolo, il comunicato della Procura è stato molto chiaro e si spiega bene che sono stati trovati elementi che portano a ritenere pienamente integrato l’articolo 52 del codice penale”.
Nella nota diffusa dal procuratore Manuela Fasolato, infatti, si precisa che si procede solo per l’ipotesi di reato di tentata rapina: “Risulta allo stato dalle indagini svolte, per mezzo di assunzione di persone informate sui fatti, di sopralluoghi e rilievi tecnici, di sequestri, che la persona offesa ha sparato, mirando a parti non vitali e ferendo l’aggressore, con un’arma regolarmente denunciata, con condotta così tenuta per difendersi dal soggetto travisato da passamontagna che si trovava all’interno della sua abitazione al buio e che stava cercando di colpirlo con un cacciavite nonostante fosse scattato l’allarme e la persona offesa avesse già avvisato ad alta voce che era armata nonché avesse invitato ad andarsene chi si trovava dentro la sua abitazione; tale condotta della persona offesa, che ha portato al ferimento del rapinatore, rientra nel perimetro della causa di giustificazione della legittima difesa descritta dall’articolo 52 del codice penale,. per cui alla luce dell’articolo 335 del codice di procedura penale, norma che prevede quando vi sia obbligo per il pubblico ministero di iscrizione di notizie di reato, quest’Ufficio non procede allo stato nei confronti della persona offesa per ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa”.
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