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"Se non è registrato, va spento subito"

Dal 30 novembre cambia tutto

In arrivo ingiunzioni per 3mila multe non pagate sulla Transpolesana

Un autovelox (Foto di repertorio)

Dal 30 novembre entreranno in vigore le nuove disposizioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) riguardo agli autovelox installati in Italia. Da quella data, le multe elevate tramite dispositivi non presenti nel nuovo elenco ufficiale del Mit saranno nulle. È l’effetto del censimento nazionale avviato nei mesi scorsi, che impone a Comuni, Province e forze dell’ordine di registrare ogni apparecchio indicando caratteristiche tecniche, amministrative e l’esatta ubicazione.

Il decreto pubblicato il 29 settembre sul sito del Mit ha fissato in 60 giorni il termine per la comunicazione dei dati. Le amministrazioni che non hanno completato l’iter non potranno più utilizzare i dispositivi sul proprio territorio e dovranno disattivarli a partire dal 30 novembre. Il Ministero renderà pubblico l’elenco degli autovelox autorizzati, consultabile online, con l’obiettivo dichiarato di uniformare le procedure e garantire trasparenza nei controlli della velocità.

La banca dati ministeriale raccoglie informazioni su marca, modello, numero di matricola, titolo autorizzativo, coordinate di installazione, software utilizzato e tipologia del dispositivo, comprese eventuali strutture di protezione. Solo gli apparecchi presenti nell’elenco potranno produrre sanzioni valide.

Parallelamente, è tornato d’attualità il dibattito sulla distinzione tra dispositivi “approvati” e “omologati”. Una società comasca ha inviato una diffida al Mit sostenendo che, in assenza del decreto tecnico previsto dal Regolamento del Codice della Strada, gli autovelox approvati non sarebbero utilizzabili. Il Ministero ha replicato il 21 novembre 2025 precisando che approvazione e omologazione sono procedure alternative previste dalla normativa e considerate equivalenti quanto a verifiche tecniche. Il Mit ha richiamato inoltre documenti amministrativi e interventi legislativi che confermano la validità dei dispositivi approvati o omologati.

Il dicastero ha anche escluso ogni ipotesi di responsabilità per danno, ritenendo infondate le contestazioni della società: secondo il Ministero, l’Amministrazione ha sempre operato in base alle norme vigenti e non esiste un obbligo non adempiuto che possa configurare un’omissione. Le ordinanze della Cassazione citate dall’azienda non costituirebbero, secondo il Mit, un orientamento giurisprudenziale consolidato.

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