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Guida sotto l'effetto di droga: punibile solo se pericolosa

La sentenza della Corte Costituzionale

Fermato con un’auto rubata

La Corte costituzionale ha depositato una sentenza che interviene sull’articolo 187 del Codice della strada, ridefinendo l’ambito di applicazione della norma modificata nel 2024 in materia di guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Secondo la Consulta, la sanzione può essere applicata solo quando la condotta del conducente risulti idonea a creare un pericolo concreto per la sicurezza della circolazione stradale.

La riforma del Codice della strada approvata lo scorso anno aveva eliminato dal testo dell’articolo 187 il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica”, prevedendo la punibilità di chiunque si mettesse alla guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. Una formulazione che aveva suscitato ampie critiche e portato tre giudici di merito a sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Prima della modifica, la norma sanzionava la guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di droghe. La scelta del legislatore di semplificare il testo era motivata dalle difficoltà di accertamento dell’alterazione nella pratica giudiziaria, ma aveva aperto il problema di una punibilità sganciata da qualsiasi riferimento temporale o condizione di pericolo.

I giudici rimettenti, affiancati dall’Unione delle Camere penali italiane e dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale, avevano evidenziato il rischio di sanzionare condotte prive di incidenza sulla sicurezza stradale, come l’assunzione di sostanze avvenuta anche molto tempo prima della guida. Secondo questi rilievi, la norma poteva produrre effetti sproporzionati e creare disparità rispetto alla disciplina dell’alcol.

La Corte costituzionale non ha dichiarato l’illegittimità della norma, ma ne ha fornito un’interpretazione conforme ai principi di proporzionalità e offensività. La sentenza stabilisce che deve essere accertata la presenza nell’organismo del conducente di quantità di sostanze stupefacenti che, per qualità e concentrazione, risultino generalmente idonee a determinare un’alterazione delle condizioni psico-fisiche in un assuntore medio, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche.

In termini pratici, non sarà più necessario dimostrare l’effettivo stato di alterazione individuale al momento della guida, ma non sarà sufficiente nemmeno la semplice rilevazione di tracce residue di sostanza. Dovrà invece emergere un potenziale pericolo per la circolazione, fondato su criteri scientifici oggettivi. Resta ora affidata ai tribunali l’applicazione concreta dei principi indicati dalla Consulta.

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