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Detrazione al 50%: regole e vincoli

Guida 2026 dell’Agenzia delle Entrate

Detrazione al 50%: regole e vincoli

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida 2026 dedicata agli interventi di recupero edilizio, confermando e precisando le condizioni per ottenere la detrazione Irpef sull’acquisto o la realizzazione di box e posti auto pertinenziali all’abitazione. Il documento definisce con maggiore chiarezza requisiti, modalità di pagamento e documentazione necessaria per accedere al beneficio fiscale.

L’agevolazione è riconosciuta sia in caso di nuova costruzione di autorimesse, anche di proprietà comune, sia per l’acquisto da impresa costruttrice. Condizione imprescindibile è il vincolo pertinenziale con un’unità immobiliare abitativa: il box deve essere, o diventare, pertinenza dell’abitazione. Restano esclusi gli interventi che derivano da semplici ristrutturazioni con cambio di destinazione d’uso, non qualificabili come nuova costruzione.

La detrazione non si applica all’intero prezzo di compravendita ma esclusivamente ai costi di costruzione documentati. Tali spese devono risultare da un’attestazione specifica rilasciata dall’impresa e allegata all’atto, con indicazione separata rispetto ad altre voci accessorie. Per i box destinati alla prima casa l’aliquota riconosciuta è del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, su un limite massimo di spesa di 96 mila euro, soglia che comprende eventuali ulteriori interventi effettuati sul medesimo immobile.

Determinante è la formalizzazione del legame giuridico tra autorimessa e abitazione. Il vincolo deve risultare dal titolo edilizio o dall’atto di acquisto, oppure da un impegno formale a costituirlo al termine dei lavori qualora il box sia ancora in fase di realizzazione. In assenza di questo collegamento, la detrazione non può essere riconosciuta.

Le spese devono essere sostenute tramite bonifico parlante, contenente i riferimenti normativi dell’agevolazione, anche se l’immobile non è ancora ultimato. Il diritto alla detrazione matura nell’anno in cui il pagamento viene effettuato e non coincide necessariamente con la data del rogito. È quindi possibile detrarre somme versate in un esercizio e concludere l’atto notarile in quello successivo, purché l’acquisto sia perfezionato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si richiede il beneficio.

La guida ammette la detraibilità anche degli acconti versati per box in corso di costruzione, persino in assenza di un preliminare registrato, a condizione che il vincolo pertinenziale venga formalizzato entro i termini previsti per la dichiarazione relativa all’anno del pagamento. L’aliquota applicabile resta quella in vigore al momento del bonifico.

Per ottenere il beneficio è necessario disporre del titolo edilizio attestante la pertinenzialità, della certificazione dei costi di costruzione rilasciata dall’impresa, delle ricevute dei bonifici e dell’atto che formalizza il vincolo. La detrazione può spettare anche al familiare convivente o al convivente di fatto che abbia sostenuto la spesa, se la quota è indicata in fattura.

Sono ammessi versamenti effettuati prima dell’atto notarile e, in casi particolari, la detrazione può essere riconosciuta anche in presenza di irregolarità formali nel pagamento, purché il versamento avvenga davanti al notaio e il venditore dichiari l’avvenuta contabilizzazione fiscale delle somme e certifichi i costi di realizzazione.

Qualora il box venga ceduto prima del termine delle dieci rate, il beneficio non decade automaticamente. Le quote residue possono restare in capo al venditore se ciò è espressamente previsto nell’atto di cessione; in mancanza di tale indicazione, la detrazione si trasferisce all’acquirente, a condizione che l’autorimessa venga destinata a pertinenza di un proprio immobile abitativo.

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