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FISCO
08.03.2026 - 09:00
Dal 5 marzo 2026 sono entrati nel vivo i controlli dell’Agenzia delle Entrate sugli esercenti tenuti a collegare i registratori telematici ai sistemi di pagamento elettronico. In presenza di incongruenze nei dati trasmessi, l’amministrazione finanziaria avvia l’invio delle cosiddette lettere di compliance, comunicazioni ufficiali con cui commercianti e professionisti vengono invitati a spiegare eventuali differenze rilevate nei flussi informativi.
Le verifiche riguardano soprattutto le attività in cui emerge una forte distanza tra gli incassi registrati tramite Pos e i corrispettivi trasmessi telematicamente al Fisco. L’amministrazione è oggi in grado di incrociare automaticamente le informazioni relative ai pagamenti effettuati con carte e bancomat con i dati registrati alla chiusura della cassa. Il sistema si basa sul monitoraggio attivo dal 2022, che consente all’Agenzia delle Entrate di ricevere dagli istituti bancari i dati relativi a tutte le transazioni digitali effettuate presso gli esercizi commerciali. Quando le somme risultano incoerenti, il sistema segnala l’anomalia e può essere richiesta una spiegazione. Il caso più frequente riguarda un pagamento elettronico incassato senza la corrispondente emissione dello scontrino elettronico.
Per verificare la correttezza delle informazioni e prevenire contestazioni, esercenti e professionisti possono accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”. Qui è disponibile il riepilogo dei terminali Pos attivi e il totale delle operazioni registrate. I dati derivano dalle comunicazioni periodiche che banche e società che gestiscono i sistemi di pagamento inviano all’amministrazione finanziaria. Spetta quindi agli operatori controllare che le informazioni siano corrette e che ogni dispositivo sia correttamente associato al registratore telematico utilizzato per l’invio dei corrispettivi.
Il controllo preventivo dei dispositivi permette spesso di individuare e correggere piccole incongruenze tra i dati del Pos e quelli degli scontrini. In assenza di verifiche, invece, il sistema informatico può classificare l’attività come irregolare e far scattare l’invio della lettera di compliance, primo passaggio del confronto con il contribuente.
La comunicazione dell’Agenzia non comporta automaticamente una sanzione. L’obiettivo è segnalare possibili criticità e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione. Una volta ricevuta la lettera, l’esercente può fornire chiarimenti sulle anomalie oppure ricorrere al ravvedimento operoso, procedura che consente di sistemare eventuali irregolarità prima dell’avvio di controlli più approfonditi.
Le differenze nei dati possono essere giustificate anche da problemi tecnici. Un esempio è il malfunzionamento del registratore telematico mentre il Pos continua a funzionare regolarmente. In questi casi l’operatore può documentare il guasto e spiegare l’accaduto, chiudendo la pratica senza ulteriori conseguenze. Se invece emergono operazioni non documentate correttamente, è possibile sanare la situazione versando quanto dovuto. Grazie al ravvedimento operoso le sanzioni risultano ridotte rispetto a quelle previste in caso di accertamento formale.
La normativa stabilisce comunque diverse penalità in base alla violazione. Quando il registratore telematico non risulta collegato al Pos, la sanzione può variare da mille a quattromila euro. Se una transazione elettronica non viene memorizzata o trasmessa correttamente, è prevista una multa di 100 euro per operazione, fino a un massimo di mille euro a trimestre, purché l’irregolarità non comprometta la corretta liquidazione dell’imposta. Nei casi più gravi, quando la discrepanza nasconde una vera omissione fiscale, la sanzione corrisponde al 70% dell’Iva non versata, con un minimo di 300 euro per ogni operazione.
Oltre alle sanzioni economiche, la legge prevede anche misure più severe. Se nell’arco di cinque anni vengono accertate quattro violazioni in giornate diverse, può essere disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’attività, con un periodo di stop che va da quindici giorni a due mesi. Se l’importo complessivo dei corrispettivi non documentati supera 50 mila euro, la sospensione può estendersi fino a sei mesi, con conseguenze rilevanti per la continuità dell’attività commerciale.
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