VOCE
Bagnolo di Po
16.03.2026 - 19:26
“L’orientamento della Corte di Cassazione risulta consolidato nel senso dell’illegittimità dell’accertamento effettuato con apparecchiatura priva di omologazione. Inoltre, il Comune resistente ha continuato ad utilizzare apparecchiature prive di omologazione nonostante la pronuncia di questo stesso Giudice di Pace (sentenza 499/2023) che aveva già annullato verbali elevati nei confronti di altro ricorrente per identica ragione, dimostrando di non aver adeguato la propria condotta amministrativa all’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente”.
Nelle parole della sentenza emessa lo scorso 12 marzo dal giudice di pace Sandrina Fiorito non si decreta solo l’annullamento di una sanzione partita dalla foto scattata dall’autovelox in via Stradone Runzi, ma si rivolge anche un indiretto invito a fermare lo strumento in quanto non omologato.
Il punto, infatti, è sempre lo stesso: finché non interviene il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la sola autorizzazione del ministero dello Sviluppo Economico non basta. E, nell’attesa che qualcosa si blocchi a Roma, i Comuni non solo rischiano di non incassare, ma anche di pagare. In questo caso, infatti, oltre all’annullamento della sanzione da 108 euro, comprensiva delle spese di accertamento, procedimento e notifica, il giudice ha condannato la Prefettura, che aveva respinto il ricorso in prima istanza, al pagamento delle spese di lite pari 139 euro.
“Il dato normativo - si rimarca nella sentenza - non consente di ritenere l’equivalenza tra approvazione e omologazione. E ciò non solo per le differenti modalità procedurali che debbono essere seguite per l’omologazione e per l’approvazione, solo la prima essendo destinata ad attestare che il prototipo di un apparecchio sia rispondente alle caratteristiche richieste dal Regolamento, ma altresì per le finalità ad esse consequenzialmente sottese. Infatti, soltanto in presenza di omologazione le risultanze delle rilevazioni faranno piena prova circa il superamento dei limiti di velocità, mentre in caso di approvazione, ove il ricorrente contesti la velocità rilevata, sarà necessaria la presenza di personale di polizia che attesti l’avvenuto superamento dei limiti stessi, così come rilevati dall’apparecchiatura approvata”.
E a poco valgono le circolari ministeriali, che “pur costituendo atti di indirizzo amministrativo, non possono derogare alle disposizioni di legge né vincolare il giudice nell’interpretazione delle norme del Codice della Strada”.
Non a caso, rimarca il giudice Fiorito, “tale lettura del dato normativo è stata condivisa dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento ormai consolidato. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, poiché la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale”.
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