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Gioca a padel in malattia, ma non può essere licenziata

La decisione del giudice

Gioca a padel in malattia, ma non può essere licenziata

Licenziata perché sorpresa a giocare a padel durante un periodo di malattia, ma per il giudice il provvedimento è risultato sproporzionato. È quanto stabilito dal Tribunale di Rovigo, che ha accolto parzialmente il ricorso presentato da una lavoratrice 50enne residente a Ferrara, caporeparto in un supermercato della provincia polesana.

La vicenda risale al gennaio 2024, quando la dipendente, in servizio da 27 anni presso la stessa azienda, era stata a quanto emerso nel corso del procedimento vista all’interno di una palestra mentre praticava padel, nonostante fosse assente dal lavoro per motivi di salute. A seguito dell’episodio, al rientro in servizio le era stata notificata una contestazione disciplinare, accompagnata da una sospensione immediata e, successivamente, dal licenziamento per giusta causa.

La lavoratrice ha quindi deciso di impugnare il provvedimento davanti al giudice del lavoro, sostenendo la legittimità del proprio comportamento. Nel corso del procedimento sono stati esaminati documenti sanitari e testimonianze, dai quali è emerso che l’attività sportiva era stata svolta al di fuori degli orari previsti per eventuali controlli e, soprattutto, che non aveva inciso negativamente sul decorso della patologia né prolungato i tempi di recupero.

Secondo quanto riportato nella sentenza, le indicazioni mediche ricevute dalla dipendente riguardavano esclusivamente l’astensione dal sollevamento di pesi, senza un divieto generalizzato di svolgere attività fisica. Elemento che ha contribuito alla valutazione complessiva della condotta.

Il giudice ha quindi dichiarato illegittimo il licenziamento, ritenendo che la sanzione espulsiva fosse eccessiva rispetto ai fatti contestati. Tuttavia, non è stata disposta la reintegrazione nel posto di lavoro. L’azienda è stata invece condannata al pagamento di un’indennità pari a 18 mensilità.

Nel provvedimento si evidenzia come il comportamento della lavoratrice non abbia determinato una rottura irreparabile del rapporto fiduciario con il datore di lavoro. La decisione sottolinea inoltre che il licenziamento senza preavviso è previsto per condotte di maggiore gravità, come la simulazione dello stato di malattia o dell’infortunio.

La sentenza chiude, almeno in primo grado, una vicenda che ha visto contrapporsi le esigenze aziendali di controllo e la valutazione giudiziaria della proporzionalità delle sanzioni disciplinari.

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