VOCE
veneto
07.04.2026 - 08:05
Era stato espulso dall’Italia in quanto ritenuto socialmente pericoloso, ma la sua posizione dovrà ora essere rivalutata. La Corte di Cassazione ha infatti annullato l’ordinanza con cui, nel giugno scorso, il tribunale di sorveglianza di Venezia aveva disposto l’allontanamento di un cittadino dell’Est Europa, 45 anni, già condannato per reati legati agli stupefacenti.
La decisione dei giudici di legittimità richiama il principio secondo cui l’espulsione deve essere il risultato di un bilanciamento tra il livello di pericolosità sociale del soggetto e il grado di integrazione nel territorio. Nel caso specifico, secondo la Cassazione, tale valutazione non sarebbe stata adeguatamente motivata, in particolare per quanto riguarda i legami familiari dell’uomo in Italia.
La vicenda prende avvio nel 2020, quando il 45enne viene condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. Successivamente ottiene l’affidamento in prova, misura alternativa alla detenzione. Nell’agosto del 2024, però, l’uomo si rende irreperibile, allontanandosi dall’abitazione e trasferendosi all’estero, nell’area dell’ex Jugoslavia, dove rimane per alcuni mesi. La condotta porta alla revoca della misura e, sulla base delle segnalazioni della questura di Treviso, all’emissione del decreto di espulsione, formalizzato il primo aprile.
Gli accertamenti delle forze dell’ordine avevano inquadrato il soggetto come abitualmente dedito a traffici illeciti, richiamando anche precedenti violazioni delle prescrizioni imposte durante l’affidamento in prova. Tra gli elementi valutati, anche un precedente viaggio nello stesso Paese estero, nonostante l’uomo avesse dichiarato di non avere più legami con quel territorio.
Nel ricorso, il 45enne ha evidenziato di risiedere in Italia da oltre trent’anni, di aver avviato un’attività nel settore edile e di avere familiari stabilmente presenti nel Paese, tra cui una figlia minorenne. Proprio la presenza della figlia e dei legami familiari è stata ritenuta un elemento centrale dalla Cassazione, che ha rilevato come tali aspetti non siano stati adeguatamente considerati nella decisione di espulsione.
Parallelamente, in sede civile, il tribunale di Venezia aveva già disposto la sospensione cautelare della revoca del permesso di soggiorno, richiamando il rischio di compromissione dei rapporti familiari. Con l’annullamento dell’ordinanza, la questione torna ora al tribunale di sorveglianza di Venezia, che dovrà riesaminare il caso alla luce dei rilievi formulati dalla Cassazione, verificando in modo puntuale sia il profilo di pericolosità sia la situazione personale e familiare dell’uomo.
La Voce nuova | Direttore responsabile: Alberto Garbellini
Editrice Editoriale la Voce Soc. Coop. | Piazza Garibaldi, 17 - 45100 Rovigo Telefono 0425 200 282 - Fax 0425 422584 - email: redazione.ro@lavoce-nuova.it
Per la tua pubbicita' su questo sito: commerciale.ro@lavoce-nuova.it
Editrice: Editoriale La Voce Società Cooperativa. “La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.” Redazione: piazza Garibaldi 17, 45100, Rovigo tel. 0425 200282 e:mail: redazione.ro@lavoce-nuova.it sito: www.lavocedirovigo.it
Pubblicità locale: Editoriale La Voce Soc. Coop. Divisione commerciale Piazza Garibaldi 17 - 45100 Rovigo - Tel. 0425 200282. Pubblicità Nazionale: MANZONI & C. S.p.A. Via Nervesa, 21 - 20139 Milano - Tel. 02 574941 www.manzoniadvertising.com Stampa: Tipre srl Luogo di stampa: via Canton Santo 5 Borsano di Busto Arsizio. POSTE ITALIANE S.P.A. - Sped. in Abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004, n.46) art. 1, comma 1, DCB (Ro). Testata registrata “La Voce Nuova” Registrazione del Tribunale di Rovigo n. 11/2000 del 09/08/2000.
Testata aderente all’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria www.iap.it. Iscrizione al ROC n. 23289. Associata FILE 