Cerca

il caso

"Velox non omologato? Paghi lo stesso"

Clamorosa svolta della Cassazione

Il velox sulla Sp 38 diventerà un tutor

Le sanzioni per eccesso di velocità rilevate tramite autovelox restano valide anche in assenza di formale omologazione ministeriale, purché gli strumenti siano sottoposti a regolari verifiche e tarature periodiche.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, destinata a incidere su numerosi contenziosi aperti in tutta Italia.

Il principio affermato dai giudici di legittimità pone al centro l’affidabilità tecnica dell’apparecchio, garantita dalla manutenzione e dai controlli periodici, piuttosto che il possesso del certificato formale di omologazione. In caso di contestazione, spetta comunque all’amministrazione dimostrare sia l’originaria approvazione del dispositivo sia l’avvenuta taratura entro i termini previsti, fissati in dodici mesi.

La vicenda oggetto della pronuncia riguarda un’automobilista multata nel 2021 a Pescara per due violazioni rilevate tramite dispositivo Velocar RedESpeed Evo. In primo grado il giudice di pace aveva accolto il ricorso della conducente, che contestava l’assenza di omologazione dell’apparecchio. Successivamente, il Tribunale di Pescara aveva ribaltato la decisione, ritenendo sufficiente l’approvazione ministeriale. La questione è quindi approdata in Cassazione, che ha confermato la validità delle sanzioni.

Dalla documentazione prodotta è emerso che il dispositivo era stato sottoposto a taratura il 21 dicembre 2020, quindi entro il limite annuale rispetto alle infrazioni contestate, avvenute nell’aprile successivo. Tale elemento è stato ritenuto determinante ai fini della legittimità delle rilevazioni.

La Corte ha inoltre respinto gli ulteriori motivi di ricorso presentati dall’automobilista. In particolare, è stata ritenuta corretta l’individuazione del tratto stradale come strada urbana di scorrimento, sulla base di un decreto prefettizio emanato nel novembre 2020. Non sono state accolte neppure le contestazioni relative alla segnalazione della postazione di controllo, in assenza di elementi probatori a supporto.

Con la decisione, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle sanzioni e delle spese legali, quantificate in 550 euro.

L’ordinanza si inserisce in un quadro giurisprudenziale che negli ultimi anni ha registrato orientamenti differenti sul tema. Una precedente pronuncia della stessa Cassazione aveva infatti ritenuto necessaria l’omologazione degli autovelox per la validità delle multe. Il nuovo provvedimento introduce un diverso criterio interpretativo, che valorizza la verifica periodica degli strumenti come elemento centrale per garantire la correttezza delle rilevazioni.

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su

Caratteri rimanenti: 400