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rovigo
10.04.2026 - 09:00
Per il Comune di Rovigo rischia di essere un ciclone economico. Il Tar, infatti, ha cancellato il “Regolamento per l’applicazione dell’Isee alle prestazioni sociali agevolate erogate dal comune di Rovigo” varato nel 2015 e la delibera applicativa approvata dal consiglio comunale nel 2016. Con effetto retroattivo, quindi con dieci anni di potenziali mancati contributi che potrebbero essere richiesti dai diretti interessati.
Il sindaco di Rovigo Valeria Cittadin non nasconde la preoccupazione: “Questo è un problema che investe tutti i Comuni del Veneto e che crea una situazione di estrema criticità. Non è pensabile che senza risorse aggiuntive i Comuni siano chiamati a rispondere alle famiglie inadempienti senza poter prevedere che ci siano delle soglie Isee a cui fare riferimento. Come sindaci siamo mobilitati anche come Anci Veneto per trovare una soluzione. I Comuni non possono essere sempre caricati senza ricevere corrispondenti sostegni economici”.
A dicembre, il Comune aveva dovuto approvare una variazione di bilancio, sempre per una sentenza, per pagare la quota alberghiera di cinque degenti non autosufficienti ospiti di una Rsa, pari a oltre mezzo milione di euro. Con questa sentenza, potenzialmente quella cifra rischia di moltiplicarsi per centinaia di casi. Perché spalanca le porte, con effetto retroattivo, a partire dal 2015, a quanti non si siano visti riconoscere contributi o, comunque, abbiano ricevuto contributi più bassi del dovuto, sulla base delle soglie stabilite dal Comune e che il Tar ha bollato come illegittime e spazzato via.
Una vera e propria “bomba finanziaria”. Nella sentenza, pubblicata il 3 aprile scorso, si riporta che il Comune ha fatto presente “la tesi della ricorrente comporterebbe, oltre alla piena insostenibilità per le finanze pubbliche della contribuzione, con violazione del principio di equilibrio di bilancio e dell’autonomia finanziaria degli enti locali, anche la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà sociale e progressività”. Ma i giudici amministrativi replicano: “Posto che il collegio non ha modo di verificare se e quanto la norma sospettata di incostituzionalità effettivamente incida sulle risorse dell’ente, la questione allo stato non è rilevante”.
Però sui conti dell’ente questa sentenza sarà innegabilmente rilevante, per somme al momento nemmeno quantificabili. Anche se, va detto, si tratta comunque di una sentenza di primo grado, che sarà sicuramente impugnata al Consiglio di Stato dal Comune. Ma la mole di riferimenti giurisprudenziali della sentenza lascia comunque capire che il destino rischia di essere già scritto.
Ma cosa dice questo regolamento? Per quanto riguarda il paragrafo relativo alla “integrazione rette di ricovero di anziani non autosufficienti e persone con handicap permanente grave”, che è l’oggetto del caso in questione, si prevede che con un Isee oltre 12mila euro non si acceda ad alcun contributo, ma anche che “in presenza di patrimonio mobiliare con Isee inferiore alla soglia d’accesso, il Comune interverrà ad integrare la retta solo ad esaurimento di dette risorse”. Cioè se l’ospite della Rsa ha una casa, prima deve venderla e solo dopo interviene il Comune.
Tutto illegittimo per il Tar: sull’Isee, si rimarca, “non residua alcuna potestà regolamentare né in capo alle Ulss né in capo ai Comuni non potendo in alcun modo derogare ‘in peius’ quanto previsto dalla normativa statuale”. E “la situazione patrimoniale dell’interessato forma già oggetto di considerazione ai fini Isee, sulla base di una scelta operata a monte dal legislatore che non può essere rimessa in discussione da Regioni e Comuni”, “non è consentito al Comune di computarlo al di fuori ed indipendentemente dell’Isee”.
A far cadere il regolamento, il ricorso presentato da un’ospite di una Rsa in un altro Comune, disabile civile al 100%, con un Isee di 15.780 euro e chiamata a pagare una una retta di 60,50 euro al giorno, per un totale annuo di 22.143 euro, che aveva chiesto quindi un’integrazione, giudicata dal Comune inammissibile perché il suo Isee superava i 12mila euro. Ad assisterla, l’avvocato Maria Luisa Tezza di Verona. Che spiega di essere in attesa della pubblicazione di due ulteriori ricorsi contro il Comune di Rovigo sulla stessa materia, discussi sempre l’11 marzo, con esito a questo punto abbastanza scontato. Perché, come si legge nelle sue ragioni, le norme comunali “imporrebbero una soglia di accesso alle prestazioni sociosanitarie e sociali agevolate che inciderebbe sull’operatività dell’indicatore Isee attinente ai livelli essenziali delle prestazioni e previsto quale unico parametro di riferimento per l’accesso alle misure agevolative, con esclusione dell’autonomia regolamentare in materia da parte del Comune”. E’ lo stesso avvocato tezza a rimarcare: “La normativa è questa, o si rispetta o si cambia. Risale ai tempi del ministro Letta, ma finora i Comuni hanno nascosto la polvere sotto il tappeto continuando a non rispettarla. Questa sentenza ha valore verso tutti e chiunque si sia visto o rigettare la domanda perché superava il limite dei 12mila euro o comunque determinare un importo inferiore di integrazione, può far valere le proprie ragioni a far data dal 2015. Impatto pesante? Beh, i Comuni prendano consapevolezza e vadano in Regione a chiedere che se ne faccia carico, poi a sua volta la Regione chiederà ristoro allo Stato. Ma sicuramente non si può continuare a scaricare tutto su utenti e familiari, che sono l’anello debole”.
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