VOCE
13.12.2022 - 12:01
Avrai sentito dire che, da quando esiste la legge sull’indennizzo diretto, in caso di incidente stradale, a risarcirti non è più l’assicurazione dell’automobilista responsabile, ma la tua.
È una forma di semplificazione che serve, da un lato a premiare il rapporto tra cliente e assicuratore, facendo sì che il primo fornisca al secondo un servizio più celere e puntuale, dall’altro per velocizzare le pratiche di risarcimento del danno.
Detto in termini molto pratici, e salve le precisazioni che a breve faremo, quando c’è uno scontro tra non più di due auto, il danneggiato deve presentare la richiesta di indennizzo alla propria compagnia la quale, dopo aver valutato ovviamente la verità di quanto narrato, l’effettiva responsabilità dell’altro conducente e l’entità dei danni, liquida il danno al proprio cliente rivalendosi poi sulla compagnia avversaria.
Per comprendere meglio l’indennizzo diretto forse sarebbe meglio proiettarsi un attimo su cosa succedeva quando ancora non esisteva.
Il danneggiato che riteneva di avere ragione nell’incidente si rivolgeva all’assicurazione della controparte responsabile per chiedere il risarcimento.
Quest’ultima ovviamente era tutt’altro che collaborativa e finiva per fare apertamente sia il gioco del proprio cliente (tentando di difenderne le ragioni e non aumentargli il premio), sia quello proprio (per non pagare o pagare il più tardi possibile).
Insomma, il danneggiato doveva quasi sempre ricorrere al giudice pur di aver quello che gli spettava.
Oggi invece si è previsto che l’assicurazione tenuta a risarcire il danneggiato sia, in prima battuta, quella con cui questi ha contratto la polizza: per ovvie ragioni sarà portata a dargli un servizio di cortesia, celere ed efficiente.
Quando ciò non succede, l’assicurato può sempre rivolgersi ad una società specializzata in Infortunistica Stradale e chiedere il risarcimento tramite il giudice.
Una volta poi che l’assicurazione ha risarcito il proprio cliente si rivale su quella del responsabile.
L’indennizzo diretto trova applicazione nel caso di incidenti in cui siano coinvolti solo due veicoli assicurati ed identificati, e da cui siano derivati danni ai veicoli, danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente o danni ai conducenti per lesioni di lieve entità.
Non ci sono limiti invece per quanto riguarda i danni al veicolo o alle cose di proprietà dell’assicurato che, anche se elevati, non compromettono il ricorso alla procedura di indennizzo diretto.
In tal caso la richiesta di risarcimento deve essere inviata all’assicurazione del veicolo utilizzato, e ove le trattative non vadano a buon fine, il danneggiato citerà in giudizio l’assicurazione del predetto veicolo.
incidenti con più di due auto;
incidenti con auto prive di assicurazione o con assicurazione scaduta (in tal caso la domanda di risarcimento va presentata al Fondo Garanzia Vittime della Strada);
incidenti con auto fantasma, ossia scappate subito dopo l’urto (anche in tal caso la domanda di risarcimento va presentata al Fondo Garanzia Vittime della Strada);
danni con lesioni ai conducenti superiori al 9% di punti di invalidità.
Con una ordinanza di qualche anno fa, la Cassazione ha detto che la procedura di indennizzo diretto può scattare anche in caso di incidente con più auto solo se la colpa è di un solo automobilista.
Se invece la responsabilità va ripartita tra più conducenti non opera più l’indennizzo diretto e la richiesta di risarcimento andrà fatta alla compagnia di chi ha violato il codice della strada.
Possiamo qui di seguito riassumere i casi in cui si applica l’indennizzo diretto:
Collisione avvenuta nel territorio dello Stato tra due veicoli a motore,
Veicoli identificati ed obbligatoriamente assicurati per la r.c.a. (inclusi i ciclomotori se muniti di targa),
Assenza di coinvolgimento di altri veicoli responsabili,
Danni/lesioni,
Danni al veicolo (senza limiti),
Danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente (senza limiti),
Lesioni arrecate al conducente di lieve entità (entro il 9%).
In caso di danni subiti dai passeggeri, questi dovranno sempre rivolgersi all’assicurazione dell’auto in cui erano trasportati.
A prescindere dall’accertamento della responsabilità.
Per maggiori info: www.infortunisticaconsulting.com
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