VOCE
20.06.2023 - 08:29
Immaginiamo di restare vittime di un incidente e di chiedere l’intervento della nostra assicurazione per la copertura dei danni subiti:
Che succede però se siamo in ritardo nel pagamento delle rate previste dalla polizza?
Se una persona paga l’assicurazione in ritardo è coperta?
A dare una risposta è il Tribunale di Ascoli Piceno, secondo cui:
chi paga l’assicurazione in ritardo, cioè dopo i 15 giorni di tolleranza, perde la copertura della polizza per tutto il periodo in cui è rimasto moroso.
Un uomo faceva causa alla sua assicurazione dicendo di avere diritto alla liquidazione di quanto previsto nel contratto a seguito del grave incidente di cui era rimasto vittima.
Da parte sua, la compagnia si difendeva dicendo che la polizza, alla data dell’incidente, era sospesa a causa del mancato pagamento dei termini da parte dell’assicurato.
Chi ha ragione?
Secondo i nostri tecnici di Infortunistica Stradale, a stabilire che cosa succede se si pagano le rate dell’assicurazione in ritardo è il codice civile, che distingue tra due ipotesi :
se non viene pagata la prima rata o il premio unico (a seconda di quanto stabilito nel contratto), l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l’assicurato provvede al pagamento. Quindi, nel caso in cui, in questo arco di tempo, egli faccia un incidente, non sarà coperto e la copertura viene riattivata nel momento in cui si paga;
se non vengono pagati i premi successivi al primo (se, cioè, le rate non vengono saldate alla scadenza stabilita nel contratto), l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. In pratica, a non essere coperti saranno solo i sinistri che avvengono dal sedicesimo giorno in poi: ad esempio, se la rata scade il 21 giugno e non pago per tempo, l’assicurazione è sospesa da mezzanotte del 5 luglio. A partire da questo momento, un eventuale incidente non è coperto.
In realtà, le polizze RC Auto prevedono, in genere, un pagamento in due rate semestrali.
Se scade la prima rata (primo semestre), l’assicurato può provvedere al pagamento entro 15 giorni, scaduti i quali la copertura viene meno (a partire dal sedicesimo giorno). Da questo momento, eventuali sinistri non saranno coperti e si potrà chiedere l’intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Attenzione, immaginiamo un caso concreto: ipotizziamo che l’assicurato paghi il ventesimo giorno ma che sia rimasto vittima di un incidente il sedicesimo giorno. In un caso di questo genere l’assicurazione paga o meno? Purtroppo no: nel momento in cui il cliente paga, il contratto di assicurazione prosegue e il ritardo viene sanato. Basta, niente di più: la copertura, infatti, non ci sarà anche per i giorni in cui l’assicurato è stato moroso, a meno che la compagnia non accetti il pagamento, consapevole del fatto che l’incidente è avvenuto a polizza scaduta. In questa ipotesi, la polizza è attiva,
Se non viene pagato il premio alla scadenza del contratto, come nell’ipotesi precedente, l’assicurazione viene meno dal sedicesimo giorno e il cliente dovrà stipulare un nuovo contratto rc auto.
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