VOCE
18.12.2023 - 09:15
Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 ha introdotto, a partire dal primo gennaio 2022:
- l’obbligo per lo sciatore (non di fondo) di possedere un’assicurazione che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi.
- l'obbligo per il gestore dell’impianto sciistico di mettere a disposizione degli utenti, all’atto di acquisto dello skipass, una polizza assicurativa per eventuali danni provocati a persone o cose.
In caso di violazione è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 150 euro oltre il ritiro dello skipass.
La polizza presenta, come garanzia base, la responsabilità civile.
Ciò significa che l’impresa di assicurazione si impegna a tenere indenne l’assicurato dal pagamento dei danni involontariamente provati a terzi, quali morte, lesioni personali e danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l’attività sciistica amatoriale da discesa e snowboard.
Nella maggioranza delle polizze presenti sul mercato è compresa anche la garanzia aggiuntiva infortuni o è prevista la possibilità di aggiungerla facoltativamente.
In questo caso è previsto anche il rimborso skipass/lezioni di sci non utilizzati e il rimborso del noleggio del materiale da sci non goduto a causa dell’infortunio.
Alcune coperture presenti sul mercato prevedono anche garanzie di assistenza, come la consulenza medica telefonica, il rientro dell'assicurato convalescente, l’autista a disposizione qualora l'assicurato, in seguito a infortunio, non fosse in grado di guidare il veicolo etc.) e rimborso spese mediche, se l'assicurato dovesse sostenere sul posto spese mediche, farmaceutiche od ospedaliere causate dall’infortunio.
Nella maggior parte delle polizze prese in esame risulta (nelle condizioni di polizza) che la copertura è valida esclusivamente in caso di intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del servizio di soccorso sulle piste.
Le soluzioni sono molteplici. Si può acquistare la polizza:
alle casse dell’impianto sciistico, insieme allo skypass;
online, insieme allo skipass, ricevendo direttamente tramite mail il documento di copertura assicurativa da esibire in caso di controllo;
sui siti web delle imprese di assicurazione o presso gli intermediari assicurativi.
La durata della copertura può essere giornaliera, plurigiornaliera o stagionale.
Le informazioni richieste dalle imprese di assicurazione per l’acquisto della polizza sono: i dati anagrafici e i dati temporali di copertura (inizio e fine validità).
Dall’analisi effettuata su internet risulta che, nella maggioranza dei casi, si tratta di polizze “standard” che non prevedono la possibilità di diverse opzioni di franchigia o massimale.
I massimali presenti sul mercato vanno da € 150.000 a € 2.000.000, le franchigie da € 500 a € 1.000.
Non è necessario acquistare un prodotto ad hoc perché la polizza RC capofamiglia prevede la copertura assicurativa per l’attività sciistica degli assicurati.
In questo caso, se lo sciatore non è il contraente della polizza ma un suo familiare, è bene porti con sé sia la polizza, con relativa quietanza di pagamento, sia un certificato che attesti lo stato di famiglia.
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