Cerca

Porto Tolle

Il Tar non può decidere sulle autorizzazioni di pesca

Il ricorso del Consorzio pescatori contro la Provincia di Rovigo per il rilascio delle nuove autorizzazioni dovrà essere presentato al giudice ordinario

Il Tar non può decidere sulle autorizzazioni di pesca

Il Tar del Veneto dichiara inammissibile il ricorso del Consorzio cooperative pescatori del Polesine di Scardovari nei confronti della Provincia di Rovigo sulla questione legata al rilascio del nulla osta alle nuove autorizzazione di pesca. In sostanza il Tribunale amministrativo del Veneto ha dichiarato il suo difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, competente per le controversie di natura privatistica. Il Tar spiega come i diritti esclusivi di pesca che detiene la provincia sono di natura privatistica, e quindi non è il tribunale amministrativo, che dirime questioni di natura pubblica, il luogo dove ricorrere. Per questo i legali del Consorzio, gli avvocati Giampietro Berti, Francesco Carricato e Tania Bertaggia, stanno già studiando come procedere davanti al giudice ordinario.

Il Consorzio aveva richiesto, in più circostanze, alla Provincia di Rovigo il rilascio delle autorizzazioni - che competono a Palazzo Celio - ai pescatori inseriti nelle nuove graduatorie, la cui formazione compete al Consorzio. E questo in virtù della convenzione tra i due soggetti, come riporta anche la sentenza del Tar. Nel ricordo il Consorzio chiedeva che la Provincia rispondesse alla richiesta per l'approvazione delle nuove graduatorie, ritenendole "un vero e proprio obbligo". La Provincia, nella sua costituzione in causa, aveva invece eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, fondata secondo il Tar, che ha appunto dichiarato l'impedimento nel valutare la causa.

Quindi nella sentenza è stato chiarito come i diritti esclusivi di pesca costituiscano "diritti esclusivi soggettivi perfetti" citando due sentenze della Corte costituzionale e di quella di Cassazione. In particolare nella sentenza della Cassazione i diritti esclusivi di pesca "costituiscono, anche quando spettano ad un comune, diritti patrimoniali di natura privatistica e di carattere reale, i quali hanno ad oggetto l'utilizzazione non del mare territoriale o del demanio idrico, ma della popolazione ittica di un determinato comprensorio. Pertanto, l'atto, con il quale il comune (o la provincia ndr), titolare di diritto di pesca, lo ceda temporaneamente, integra un negozio privatistico inerente al patrimonio disponibile dell'ente, con l'ulteriore conseguenza che la controversia vertente sulla legittimità dell'anticipata risoluzione del relativo rapporto da parte del comune e del trasferimento ad altri del diritto medesimo, spetta alla cognizione del giudice ordinario, esorbitando, in particolare, sia dalle attribuzioni del giudice amministrativo sia dalle attribuzioni del tribunale superiore delle acque pubbliche".

Infine nella sentenza si riporta come in tale contesto "è pertanto corretto affermare che la Provincia, titolare del peculiare diritto patrimoniale di natura privatistica e di carattere reale costituito dal diritto esclusivo di pesca, ne ha disposto, attraverso strumenti di carattere privatistico, il godimento in favore del Consorzio a fronte del pagamento di un canone di affitto annuale". Di fatto confermando la legittimità della convezione come accordo privatistico tra i due soggetti.

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su

Caratteri rimanenti: 400