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CRISI ENERGETICA

Luce e gas, stop alle modifiche dei contratti da parte delle società

Intervengono garante e Antitrust, per bloccare questi comportamenti da parte dei fornitori

Luce e gas, stop alle modifiche dei contratti da parte delle società

Sempre più società di fornitura di luce e gas, a causa degli aumenti del prezzo della materia prima, comunicano all'utenza modifiche, decise unilateralmente, del contratto di fornitura, ovviamente a condizioni economicamente più onerose, peggiorative. Una prassi che sia diventando comune, ma sulla quale non mancano, davvero, le perplessità.

Anzi: comincia a farsi strada l'idea che le imprese non possano modificare unilateralmente il contratto di luce e gas. Lo prevede l’articolo 3 del Dl Aiuti Bis, che in questo modo cerca di tutelare le famiglie alle prese con il caro-bollette almeno fino al 30 aprile 2023. Tuttavia, diverse segnalazioni arrivate alle autorità garanti sostengono che alcuni operatori starebbero modificando le condizioni economiche dei contratti senza interpellare i propri clienti. Per questo motivo, Antitrust e Arera (l’autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) stanno invitando le imprese a rispettare le nuove regole.

Ancora non è stato preso nessun provvedimento. Antitrust confida che le imprese del settore si manterranno conformi alle nuove disposizioni, tuttavia, spiega il presidente Roberto Rustichelli, "è pronta a intervenire qualora venissero adottate condotte lesive dei diritti dei consumatori e degli assetti del mercato". Più dura la posizione di Arera, che attraverso le parole del presidente Stefano Besseghini invita gli operatori a "non sfruttare asimmetrie", assicurando che "non mancherà una precisa azione di enforcement che sarà tanto più efficace tanto più questi basilari principi verranno rispettati".

Le variazioni unilaterali non sono permesse, ma le evoluzioni automatiche sì. Sempre se queste erano già previste nei contratti e sottoscritte da entrambe parti. Per quanto riguarda le proposte di rinegoziazione per eccessiva onerosità, invece, le autorità spiegano che possono essere presentate, ma non portare in automatico alla risoluzione contrattuale se non accettate.

Non è vietato nemmeno il recesso del contratto, ma non può essere immediato: il tempo previsto per il preavviso è di almeno 6 mesi. Infine, il rinnovo delle condizioni economiche delle cosiddette “offerte Placet“, quelle che non prevedono la fornitura congiunta di energia e gas, deve rispettare la prevista periodicità, cioè può avvenire ogni 12 mesi alla sua scadenza.

Per il momento, quanto fatto da Antitrust e Arera sembra soddisfare le associazioni dei consumatori che avevano denunciato casi di elusione delle regole dovuti "all’enorme confusione" nell’applicazione del decreto. Stando alle testimonianze raccolte, l’Unione nazionale consumatori spiega come alcuni operatori stanno invitando "il consumatore a sottoscrivere un nuovo contratto, avvisandolo che, in mancanza, il vecchio contratto verrà cessato e, di conseguenza, passerà per la luce al Servizio di maggior tutela e per il gas al Fornitore di ultima istanza, notoriamente più caro". Il Codacons si dice pronto a presentare "una valanga di cause contro le società responsabili".

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Commenti all'articolo

  • frank1

    14 Ottobre 2022 - 08:19

    garante?? antitrust?? emanano disposizione sul tipo del blocco chiamate dai call center..difatti,tutto come prima

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