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CRONACA

Monopattini, guida in stato di ebbrezza: confermata la pena

La Cassazione: anche i monopattini sono veicoli. Valgono le stesse regole

Monopattini, guida in stato di ebbrezza: confermata la pena

Il reato di guida in stato di ebbrezza si applica anche a chi circola su un monopattino elettrico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un uomo condannato per aver causato un incidente mentre viaggiava sotto l’effetto dell’alcol. I giudici hanno ribadito che questi dispositivi sono equiparati ai velocipedi e rientrano quindi nella nozione di veicolo prevista dal Codice della strada.

La pronuncia riguarda il ricorso presentato da un uomo già condannato dal Tribunale di Vicenza e poi dalla Corte d’Appello di Venezia. La difesa sosteneva che la guida in stato di ebbrezza non potesse essere contestata, poiché il monopattino non sarebbe riconducibile ai veicoli. La Cassazione ha invece confermato la linea dei giudici di merito: le norme sulla sicurezza stradale si applicano anche ai mezzi elettrici individuali.

Nelle motivazioni, la Suprema Corte richiama l’articolo 46 del Codice della strada, che include tra i veicoli “tutte le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade guidate dall’uomo”. La legge equipara i monopattini ai velocipedi, riconoscendone il potenziale impatto sulla sicurezza della circolazione. Per questo, spiegano i giudici, «si estendono ai conducenti dei monopattini le disposizioni riguardanti la guida in stato di ebbrezza».

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