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CRONACA

Schiaffo a un poliziotto: offesa di particolare tenuità

La Consulta chiarisce quando il fatto può non essere grave

Schiaffo a un poliziotto: offesa di particolare tenuità

La Corte Costituzionale ha stabilito che dare uno schiaffo a un agente può rientrare tra le offese di particolare tenuità, in casi specifici e circoscritti. La decisione nasce dal ricorso sollevato dal Tribunale di Firenze in relazione alla vicenda di una donna accusata di resistenza aggravata a pubblico ufficiale per un episodio avvenuto nel 2019 durante una manifestazione politica, probabilmente la Leopolda organizzata da Matteo Renzi.

Secondo la ricostruzione, alla donna – incensurata, di corporatura minuta e affetta da una patologia oncologica – era stato impedito l’accesso perché il padiglione aveva raggiunto la capienza massima. In un momento di agitazione aveva toccato più volte il torace di un agente della Polizia di Stato, fino a colpirlo con uno schiaffo. Per il giudice di primo grado si trattava di un “gesto occasionale di violenza irrisoria”, non finalizzato a disturbare la manifestazione, ma a parteciparvi.

Il magistrato avrebbe voluto applicare l’esimente della particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. Tuttavia il terzo comma della norma esclude tale possibilità per reati come resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Da qui il ricorso alla Corte Costituzionale, che ha esaminato la questione con l’ordinanza emessa il 24 maggio 2024.

La Consulta ha giudicato fondata la questione di legittimità sollevata: “È manifestamente irragionevole”, spiega la Corte, che la non punibilità possa essere ammessa per reati anche più gravi, come la violenza o la minaccia verso un corpo politico o amministrativo, ma non per la resistenza a pubblico ufficiale. In questo modo si creerebbe una disparità di trattamento in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.

Le organizzazioni sindacali delle forze dell’ordine, tra cui la rappresentanza della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, hanno espresso timori per possibili effetti di delegittimazione dell’operato degli agenti. Secondo queste posizioni, il rischio sarebbe quello di alimentare un clima di impunità.

La decisione della Corte, tuttavia, non riduce la gravità delle aggressioni ai pubblici ufficiali, ma chiarisce che solo in casi marginali, occasionali e di minima offensività può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto. Una distinzione che mira a evitare automatismi e a garantire una valutazione più equa dei singoli episodi.

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