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CRONACA

Violenze in famiglia, il tradimento non determina l’addebito

Respinto il ricorso di un marito, la crisi era già irreversibile per maltrattamenti

Violenze in famiglia, il tradimento non determina l’addebito

La Corte di Cassazione torna a chiarire un principio consolidato in materia di separazioni: il tradimento non è decisivo ai fini dell’addebito se il rapporto è già compromesso da comportamenti gravi. Con l’ordinanza n. 10281 del 20 aprile 2026, i giudici hanno respinto il ricorso di un uomo che chiedeva di attribuire alla moglie la responsabilità della fine del matrimonio per una relazione extraconiugale.

Il caso
La vicenda riguarda una coppia con un figlio minore. In primo grado, il Tribunale di Foggia aveva escluso responsabilità reciproche nella separazione, disponendo l’affido condiviso. In appello, però, la Corte d’Appello di Bari ha ribaltato la decisione, attribuendo la responsabilità al marito sulla base di comportamenti violenti e vessatori, emersi anche in sede penale.

Le condotte contestate riguardavano maltrattamenti nei confronti della moglie e del figlio, già oggetto di procedimento e rinvio a giudizio. Prima della rottura definitiva, la donna si era rivolta ai carabinieri per denunciare le violenze e, successivamente, aveva intrapreso una relazione extraconiugale. Proprio questo elemento è stato alla base del ricorso dell’uomo.

La decisione
La Cassazione ha confermato quanto stabilito in appello: l’infedeltà assume rilievo solo se è causa della crisi coniugale. Quando invece interviene in un rapporto già deteriorato, perde valore giuridico ai fini dell’addebito.

Nel caso esaminato, la rottura era stata determinata da una situazione già grave, segnata da percosse, minacce, umiliazioni e aggressioni. Per i giudici, la crisi matrimoniale risultava già irreversibile prima della relazione della donna.

Affido e responsabilità genitoriale
Il comportamento dell’uomo ha avuto conseguenze anche sul piano genitoriale. I giudici hanno disposto prima la sospensione e poi la decadenza della responsabilità, con affido esclusivo del minore alla madre.

Resta fermo il principio generale secondo cui l’affido condiviso è la regola, ma può essere superato quando il benessere del minore è a rischio. In questa vicenda, la gravità della situazione familiare ha giustificato una scelta diversa, ritenuta più tutelante per il figlio.

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