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l'incertezza del diritto

Semplici effusioni o atti osceni? In spiaggia è difficile qualificarli

La rubrica Omnibus dell'avvocato Luigi Migliorini

Semplici effusioni o atti osceni? In spiaggia è difficile qualificarli

Nella mia prima uscita “balneare” di domenica scorsa ho, come negli anni precedenti, visto abbigliamenti da spiaggia dei più diversi tipi, dal bikini a qualche seno femminile nudo, a coppie che si abbandonavano ad effusioni amorose. In qualche caso si potrebbe parlare di atti osceni di cui all'articolo 527 del Codice Penale oppure di atti contrari alla pubblica decenza di cui all'articolo 726 sempre del Codice penale?

Il primo reato è stato di recente parzialmente depenalizzato e punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 30mila euro; il secondo interamente depenalizzato e punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 10mila euro. Resta però valida la distinzione elaborata in passato dalla giurisprudenza.

E' stato infatti precisato che: “La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazione di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e deplorazione” (così Cass. Pen. n.5478/2014).

Ad esempio rientra nella meno grave fattispecie di atti contrari alla decenza fare la pipì sulla pubblica via purché posizionati in modo che chi passa possa accorgersi del fatto, senza peraltro possibilità di vedere le parti intime altrui. La linea distintiva è piuttosto sottile e non ben definita; ad esempio la Cassazione penale, con sentenza n. 26388 ha affermato: “Il criterio di distinzione tra il reato di atti osceni e quello di atti contrari alla pubblica decenza va individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni che si richiama alla verecondia sessuale, rispetto al contenuto del reato (di cui all'art. 726 c.p.) che invece sanziona la violazione dell'obbligo di astenersi da quei comportamenti che possano offendere il sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza.

Nella fattispecie la Corte ha qualificato atti contrari alla pubblica decenza il palpeggiamento dei genitali davanti ad altri soggetti in quanto appariva “manifestazione di scostumatezza e di scompostezza più che concupiscenza e dimostrazione di libido”. La decisione mi pare discutibile e si pone in contrasto con altre pronunce. Addirittura è stato ritenuto che “è ravvisabile il delitto di atti osceni, di cui all'art. 572 c.p. nel fatto di chi sosti con un'auto in luogo pubblico, in posizione visibile ed illuminata da lampioni e con traffico fitto di auto e di persone, indossando un miniabito che lascia in mostra gli organi genitali” (così Cass. Pen. n.7786/1996).

Per quanto riguarda le coppie che si baciano sdraiate al sole sulla spiaggia: sin dalla sentenza n.7284/1999: “Non possono considerarsi oscene quelle manifestazioni di reciproco affetto, visibile in pubblico, che non turbano la sensibilità dell'uomo di media moralità, il quale rimane indifferente alla visione di baci e abbracci tra soggetti consenzienti”.

Ed il nudo integrale in spiaggia? Anche qui la giurisprudenza è da tempo pacifica: “Se praticato in una spiaggia appartata, frequentata da soli naturisti, è penalmente irrilevante; mentre non lo è in una località balneare affollata da soggetti variamente abbigliati e configura il delitto di atti osceni”. (così Cass.Pen. n.8958/1997 e successive conformi)

Come scritto in premessa, attualmente (a seguito del Decreto Legislativo n.8/2016) gli atti contro la pubblica decenza sono stati integralmente depenalizzati, parzialmente in atti osceni in quanto si applica la pena della reclusione da 4 mesi a 4 anni e 6 mesi se il fatto è commesso all'interno, o nelle immediate vicinanze, di luoghi abitualmente frequentate da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Mi pare evidente che la spiaggia rientra in tale categoria di luoghi, per cui nulla cambia per quanto attiene il reato di atti osceni “balneari”.

Non si è ancora formata, evidentemente, una giurisprudenza chiara in proposito, ma occorre comunque prudenza ed in ogni caso, tenendo un comportamento corretto, quanto meno si dimostra educazione e senso civico.

Luigi Migliorini

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