VOCE
porto viro
05.02.2025 - 19:30
Non è ancora giunta al termine la disputa su terminal e confini amministrativi. Nella seduta della giunta comunale portovirese del 30 gennaio scorso, infatti, è stato approvata la delibera con la quale si conferisce l’incarico agli avvocati Ferdinando D’Amario, con studio a L’Aquila e Maria Alessandra Sandulli con studio a Roma, di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar del Lazio del 23 ottobre scorso, che ha respinto il ricorso di Porto Viro contro il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno, con il Ministro della Difesa e con il Ministro della Transizione Economica del 28 aprile 2022 che ha “spostato” il rigassificatore “di Porto Levante” sotto la competenza amministrativa di Porto Tolle.
In pratica, nel proprio ricorso Porto Viro ha lamentato di essere stato illegittimamente escluso dall’elenco dei Comuni cui spetta il gettito dell’Impi, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, una sorta di “Imu delle acque”, nonostante, secondo la sua riscostruzione, il terminale di rigassificazione Adriatic Lng A sia riferibile al mare territoriale di sua competenza.
Quando è stato realizzato il terminal e il metanodotto di collegamento con la terraferma, la Regione aveva sottoscritto un accordo di programma con il Comune di Porto Viro e il ministero dell’Ambiente, nel concedere alla società proponente l’autorizzazione integrata ambientale, aveva indicato la localizzazione della piattaforma “al largo di Porto Viro”. Ed è stato il Comune di Porto Viro a rilasciare il premesso a costruire alla società Edison Lng.
Il Tar, tuttavia, dopo aver disposto un approfondimento istruttorio, ha ritenuto che il terminal “insiste sullo specchio acqueo del comune di Porto Tolle”, bocciando quindi il ricorso che Porto Viro aveva presentato nel 2022.
Finita qui? No, perché come si legge nella delibera, dalle considerazioni del legale che ha assistito il Comune, l’avvocato D’Amario, “emergono profili di erroneità della sentenza e della sottesa ratio decidendi che costituiscono validi presupposti per l’impugnazione della decisione”. Inoltre, dalla la relazione tecnica della responsabile del Servizio Tributi “emerge sia doveroso la via dell’impugnazione al fine di tutelare un legittimo interesse dell’Ente alla riscossione di tributi locali spettanti e quindi alla salvaguardia di tutti quei servizi pubblici che con tali entrate potrebbero essere garantiti alla cittadinanza”.
Si va dunque al secondo grado di giudizio, per “salvaguardare il Comune di Porto Viro dall’ingiusta estromissione dal gettito dell’Impi, già di per sé molto ridotto rispetto al gettito Imu precedentemente ottenuto”, pari oggi ad appena 40mila euro. Oltre all’avvocato D’Amario, si è scelto di rivolgersi anche all’avvocato Sandulli per l’impugnazione della sentenza del Tar al Consiglio di Stato.
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